Rettifica punteggio derivante dal servizio reso presso Istituto Paritario, anche in mancanza del versamento dei contributi previdenziali

Accoglimento totale dal Tribunale Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, di una Assistente Amministrativo – rettifica punteggio derivante dal servizio reso, quale A.A., presso l’Istituto Paritario, anche in mancanza del versamento dei contributi previdenziali. Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione al ripristino del punteggio rettificato, oltre l’incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo non fosse stato disconosciuto.

 

Un’Assistente Amministrativa precaria, a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto del Personale Ata, per la provincia di Roma, triennio 2021/2024, aveva dichiarato il servizio prestato, presso una Scuola Paritaria. A seguito di ciò nell’anno scolastico 2021/2022, veniva individuata come destinataria di contratto a tempo determinato, fino al mese di gennaio 2022. Sennonché il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, a seguito di verifiche sul servizio prestato, non convalidava il punteggio, ed emetteva decreto di rettifica senza rinnovare il contratto di lavoro.

In data 14.06.2022, il Tribunale Ordinario di Tivoli, in funzione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giorgia Busoli, ha accolto il ricorso di una ricorrente con il profilo di Assistente Amministrativo, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), riteneva di aver subito un danno ingiusto. Il Tribunale Ordinario di Tivoli, accoglieva tutte le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:

“Giova in primo luogo osservare che l’Amministrazione convenuta, con i decreti di rettifica allegati al ricorso, non ha contestato l’effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente dal 01/10/2019 al 30/04/2020 e dal 05/10/2020 al 22/04/2021, in qualità di assistente amministrativo, presso la scuola paritaria “Montessori” di Montesarchio (BN), limitandosi a rilevare l’omessa apertura, in relazione a tali periodi, di una posizione assicurativa presso l’INPS.

Secondo il MIUR, tali periodi di servizio, in quanto privi di contribuzione, non sarebbero validi ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, l’amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del predetto punteggio, non attribuendone di conseguenza alcuno neanche per il servizio prestato dal 06/12/2021 al 21/01/2022 nel profilo di assistente amministrativo presso l’Istituto Comprensivo di Monterotondo, in quanto prestato di fatto e non di diritto (D.M.50 del 03/03/2021 art.6 comma 13 e 15).

Tale prospettazione non appare condivisibile.

Giova infatti considerare, come già osservato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l’assolvimento dell’onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell’ente previdenziale. 

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all’obbligazione contributiva, le conseguenze dell’inadempimento del datore di lavoro.

Peraltro, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l’accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato.

Deve quindi ritenersi sussistente, rispetto alla domanda svolta in ricorso, il requisito del fumus boni iuris.

Quanto al periculum in mora, occorre osservare che l’illegittima rettifica del punteggio ha determinato una ingiusta retrocessione della ricorrente nelle graduatorie di istituto, con conseguente restringimento, per la medesima, della possibilità di ottenere incarichi, per il futuro, nell’ambito delle procedure di reclutamento collegate alle predette graduatorie, restringimento che potrebbe a sua volta cagionare un’inattività lavorativa idonea a pregiudicare un diritto primario della ricorrente, anche in considerazione dei tempi di definizione del giudizio ordinario, i quali non le consentirebbero di ottenere l’assegnazione del punteggio corretto in tempi utili per le imminenti nuove procedure di conferimento degli incarichi.

Per quanto concerne, invece, le domande risarcitorie formulate nelle conclusioni del ricorso, le stesse appaiono incompatibili con la tutela cautelare d’urgenza, essendo i danni ivi dedotti ristorabili in sede di merito.

Anche la regolamentazione delle spese di lite, essendo stata la domanda cautelare formulata unitamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., va rimessa all’esito del giudizio di merito. P.Q.M.

– dichiara l’illegittimità dei provvedimenti n. 438/U del 21.02.2022, n. 444/U del 21.02.2022 e n. 1868/U del 24.03.2022, emessi dal Dirigente Scolastico dell’IC Statale di Monterotondo di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA valida per il triennio 2021/24;

– per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella predetta graduatoria, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato disconosciuto; – rimette all’esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

Avv. Giuseppe Versace

(Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”