SECONDO IL GIUDICE ROMANO “IL PERIODO DI SERVIZIO LAVORATO PRESSO GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLA REGIONE IN NULLA DIFFERISCE DA QUELLO TRADIZIONALMENTE PRESTATO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI”
RIATTRIBUITO IL PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA A.T.A. DI III FASCIA, PER I PROFILI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
I FATTI DI CAUSA
Il dirigente di un’istituzione scolastica romana rideterminava, in senso peggiorativo, il punteggio di un’assistente amministrativo e collaboratore scolastico, negando la validità del corposo servizio prestato, dall’A.S. 2003/04 all’A.S 2012/13, presso l’Ente di formazione professionale “Ancol Sicilia” accreditato dalla Regione Siciliana, ritrovandosi l’interessato con soli punti 7,93 (per il profilo di assistente amministrativo) e di 6,63 (per quello di collaboratore scolastico).
A seguito di ricorso, affidato ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il Giudicante del Lavoro di Roma, dott. Paolo Mormile, ha ritenuta la domanda giudiziaria urgente – avanzata nelle forme dell’articolo 700 c.p.c. ed avente quale oggetto il pieno riconoscimento del punteggio derivante dal servizio svolto presso l’Istituto professionale “Ancol Sicilia” di Messina – fondata e meritevole di accoglimento.
SI RIPORTANO GLI ESTRATTI DEL PRONUNCIAMENTO, in piena sintonia con le tesi degli avvocati Esposito Santonicola, CONSIDERATI ESSENZIALI: la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudicante, ha affermato, in numerose pronunce, il diritto al riconoscimento del periodo di servizio, lavorato presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione, come valido ai fini dell’attribuzioni dei punteggi nelle graduatorie per il personale A.T.A. (Trib. Torre Annunziata, Trib. Agrigento) … atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali.
Ed ancora, il D.M 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”. In tali scuole non statali paritarie deve sicuramente essere ricompreso l’Ancol Sicilia, e ciò in ragione delle previsioni di cui al D.lgs. 226/2005, che al Capo III prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono l’assolvimento dell’obbligo scolastico e sono equiparati ai percorsi statali di scuola media superiore di secondo grado.
In ultimo, quanto al pregiudizio imminente ed irreparabile “parte ricorrente, in conseguenza dell’erroneo calcolo del punteggio nella graduatoria A.T.A. di terza fascia per gli AA.SS. 2021 – 2024 si è vista preclusa la possibilità di vedersi riconoscere una supplenza, unica fonte di reddito…tra l’altro, trovandosi di fronte, nella fattispecie, ad attività lavorativa svolta in situazione di precariato (cfr. Accordo Quadro UE 1999/70), la stessa impossibilità di poterla espletare alla stregua delle graduatorie, precarizza vieppiù la posizione della ricorrente. La domanda pertanto merita di essere accolta…”.
“P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta … così provvede: 1) disapplica il decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo … di Roma e per l’effetto 2) ordina al Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la rettifica del punteggio nella graduatoria per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di terza fascia per gli AA.SS. 2021-2024, previo riconoscimento, in favore di… del pieno punteggio derivante dal servizio svolto presso l’Istituto professionale “Ancol Sicilia” di Messina, come precisato in motivazione”.