Il Tribunale di Forlì si è pronunciato con la sent. n. 140/2022 del 10.05.2022 sul Compenso Individuale Accessorio spettante al personale ATA assunto con contratto a tempo determinato.
Come noto, il Ministero dell’Istruzione riconosce tale compenso al personale ATA assunto a tempo indeterminato oppure assunto a tempo determinato con incarico annuale o fino al 30 giugno; viene escluso invece, senza apparenti valide ragioni, il personale assunto con contratti per supplenze brevi e, negli ultimi due anni, assunto con contratto c.d. Covid.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso presentato da un lavoratore che era stato assunto negli anni scorsi sia con contratti per supplenze brevi e sia con contratto c.d. “personale Covid”, riconoscendo il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio per entrambe le tipologie di supplenza. La sentenza è interessante appunto perchè riconosce tale diritto per questa particolare tipologia di supplenza c.d. “Covid” che, nonostante sia conferita per l’intera durata dell’anno scolastico (con unico contratto o, più spesso, con plurimi contratti in successione), viene immotivatamente esclusa dal Ministero dal pagamento di tale compenso.
Pertanto, il personale ATA assunto con contratti per supplenze brevi e con contratto c.d. “personale Covid” può rivendicare in sede giudiziaria tale diritto, che ammonta per i collaboratori scolastici a circa 60 Euro lordi al mese e per gli assistenti amministrativi a circa 70 Euro lordi al mese.