Graduatorie ATA (terza fascia) e servizio militare “non in costanza di nomina” – Anche il Tribunale del lavoro di Bergamo ha accolto il ricorso ATA militare finalizzato al riconoscimento di punti 6

IL SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” DEVE ESSERE VALUTATO “PER INTERO”, PUNTI 6!

 

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO

 

La vicenda in esame è stata originata da un ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Bergamo, che ha richiesto il riconoscimento di n. 6 punti per il servizio militare svolto “non in costanza di nomina” da un dipendente ATA, con conseguente domanda di rettifica del punteggio per il miglior posizionamento nelle graduatorie di terza fascia (triennio 2021/2024).

Ebbene, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno rappresentato, in fatto, come l’assistito aveva prestato un servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 29.05.1990 al 28.05.1991, che – secondo la tabella di valutazione del D.M. 50 del 2021 – sarebbe stato tradotto, ai fini dell’inserimento in graduatoria, in un punteggio pari a 0,60, laddove il servizio militare “prestato in costanza di rapporto di impiego”, in quanto equiparato al “servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA”, prevede l’attribuzione di n. 6 punti per anno.

Passando al profilo squisitamente giuridico, gli avvocati stabiesi, esperti in diritto scolastico,  hanno evidenziato che la regolamentazione (tabella di valutazione del D.M. 50 del 2021, con successivi atti regolamentari e dipartimentali) si pone in contrasto con l’art. 485 comma 7 del Testo Unico dell’Istruzione, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; si è invocata, tra l’altro, l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022) che – nell’accogliere il ricorso presentato dallo studio legale Esposito Santonicola – ha sancito, a beneficio di 20 amministrativi, come il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A., non prestato in costanza di nomina, dovesse valutarsi per intero (punti 6).

Disposta la trattazione scritta dell’udienza, il Giudice civile di Bergamo, Dott.ssa Giulia Bertolino, ha deciso la controversia nei seguenti termini (si riportano gli estratti della sentenza considerati essenziali):

Il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare deve essere riconosciuto, anche quando non espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l’accesso alle graduatorie (ATA)….

Secondo il recente Consiglio di Stato… il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica… Applicando questi principi al caso di specie il ricorrente, avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ha diritto al riconoscimento per intero del punteggio per il periodo di leva. Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio di leva dal 29.05.1990 al 28.05.1991 per un anno e, pertanto, ha diritto all’attribuzione di n. 6 punti nella graduatoria…

Alla luce del triplice accoglimento giudiziario (Consiglio di Stato, Tribunali del lavoro di Torino e Bergamo) – da ultimo maturato al cospetto della Magistratura Civile Lombarda e avvalorato dall’ulteriore giurisprudenza di merito – È SEMPRE POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO NEI SEGUENTI TERMINI:

“RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE , NELL’INTERESSE DI QUANTI ASPIRINO A CONSEGUIRE UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA (TERZA FASCIA ATA) PER LA STIPULA DEI CONTRATTI”.

SI RAPPRESENTA, ANCORA, COME – A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 112 DEL 2022 PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GPS E G.I. (2022/24) – È STATO PURTROPPO RIBADITO, ANCHE PER I DOCENTI PRECARI, CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA, IL SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE AL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E IL SERVIZIO CIVILE SONO INTERAMENTE VALUTABILI, SECONDO LA DISCUTIBILE TESI MINISTERIALE, PURCHÉ PRESTATI IN COSTANZA DI NOMINA

REBUS SIC STANTIBUS, IN RAGIONE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA, ANCHE I DOCENTI PRECARI POTRANNO PRESENTARE UN MIRATO RICORSO PER DOMANDARE LA VALUTAZIONE DEL PREGRESSO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O EQUIPARATO)  “NON PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE”, AI FINI DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE NELLE AGGIORNATE GRADUATORIE”.