Tribunale di Palmi – Sentenza del 24 febbraio 2022
Il G.L.“- dichiara il diritto di … al pagamento sostituivo delle ferie maturate e non godute durante l’anno scolastico 2012/2013 e, per l’effetto, condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore di … della somma di 1.564,22 euro, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;”
L’art. 19 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato…saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, … si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Quindi, secondo detta norma contrattuale il personale a tempo determinato non aveva l’obbligo di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica e la liquidazione e monetizzazione delle ferie non godute doveva essere eseguita al momento della cessazione del rapporto.
Di fronte alla rappresentazione del Ministero, che pretendeva l’applicazione del divieto assoluto dell’indennità sostitutiva e dell’obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni già nell’a.s. 2012/2013, il Giudice del Lavoro ha risolto l’annosa questione accogliendo la tesi sostenuta dall’avv. Leo Condemi, secondo cui l’obbligo di usufruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, introdotto dall’ art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6.07.2012, convertito con L. 135/2012 (c.d. spending review), NON si applica fino all’a.s. 2012/2013, ma solo a far data dall’1.09.2013.
In realtà, il suddetto art. 5 aveva previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche …sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. … Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.”
Tuttavia la legge finanziaria 2013 (L. n. 228/2012) ha introdotto poi all’art. 1, comma 54, la disposizione secondo cui “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti”; al successivo comma 55 ha aggiunto all’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; infine, al comma 56 ha sancito che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
In conclusione, il Giudice ha ritenuto di dover applicare il regime giuridico vigente al momento della liquidazione e monetizzazione dei giorni di ferie non godute e, cioè, alla cessazione del rapporto (30.06.2013).
Atteso che il comma 56 ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali che fossero in contrasto con esso, al 30.06.2013 la disciplina delle ferie era ancora regolata dall’art. 19 CCNL che escludeva per i dipendenti a termine l’obbligatorietà del godimento delle ferie durante la sospensione delle lezioni e ne consentiva la monetizzazione.
Reggio Calabria, 10.03.2022