Cinque in condotta e mancata ammissione alla classe successiva: legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica.
Ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità dell’irrogazione di una certa sanzione, nel caso di specie il provvedimento adottato non appare affetto né da carenza di motivazione, né dal dedotto eccesso di potere, che parte ricorrente vorrebbe far discendere da una pretesa sproporzionalità della sanzione.
Invero il provvedimento è adeguatamente motivato, tenuto conto che esso si fonda non tanto sulla recidiva, quanto sulla gravità del comportamento tenuto e sull’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico, atteso che gli eventi contestati hanno avuto svolgimento l’ultimo giorno di scuola.
Inoltre il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento del minore non appare affetto da alcun eccesso di potere.
Né infine il comportamento tenuto dallo studente può apparire meno grave per il solo fatto che al momento della commissione dei fatti nessun adulto fosse presente. Se, da un lato tale circostanza non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omissione di vigilanza, dall’altro non esclude che la responsabilità dello studente in questione sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria.