Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021 è stata riconosciuta l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina.
I ricorrenti, appartenenti al Personale ATA, avevano inizialmente ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico.
A seguito della negativa sentenza del TAR, hanno promosso appello al Consiglio di Stato che, con l’Ordinanza n. 6581/2021, ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR ed accolto la domanda cautelare in appello, disponendo espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti = 1 anno – 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.) anziché in misura ridotta (0,60 = 1 anno – 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).
Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ..”.
Tra i ricorrenti vi sono anche operatori che hanno maturato servizio civile, a cui pertanto gli effetti favorevoli si estendono pienamente trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare – di leva.
Inoltre, la pronuncia assume rilievo anche a favore del Personale Docente, posto che è richiamato il favorevole orientamento formatosi in materia di GAE, quindi riguardo a graduatorie riservate al personale docente.
La rilevante pronuncia conferma che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (v. Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).
Il sistema generale deve, quindi, riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.
I ricorrenti hanno quindi diritto ad ottenere in tempi immediati la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo fino a punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singolo mese o frazione superiore a 15 gg., a cui l’Amministrazione scolastica è stata espressamente obbligata dalla pronuncia del Consiglio di Stato.