Tribunale di Messina – Ordinanza del 22.11.21
La ricorrente ha partecipato, risultandone vincitrice, al concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – G.U 24.11.2017 N. 90, essendosi collocata al posto 2786 della relativa graduatoria generale, approvata con decreto n AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019, poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019;
Con la predetta domanda la ricorrente ha espresso, per l’assegnazione ai ruoli regionali, come prima preferenza, la regione Sicilia (PRIORITÀ 1), nel cui circondario territoriale risiede la di lei madre disabile.
Successivamente in data 10.8.021 la ricorrente ha formulato espressa istanza volta al riconoscimento della precedenza per assistere la di lei madre disabile ex art 3 c. 3 L. 104/1992 sia in occasione della procedura di assegnazione ai ruoli regionale, sia in occasione della procedura di assegnazione della sede di servizio.
Ciononostante il Miur con nota del 16/08/2021 ha negato il chiesto diritto di precedenza assegnando alla ricorrente quale sede di servizio la regione Lombardia in applicazione della clausola contenuta nel bando di concorso, laddove all’art. 15 commi 2 e 3 nega, nella fase dell’assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza in favore dei parenti ed affini sino al terzo grado ex art. 21, 33 legge 104/1992.
Ed invero la clausola del bando prescrive, con l’art. 15 comma 3, che “nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”.
In sostanza tale disposizione prevede che l’applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 possa avvenire solo quando il Direttore Generale dell’USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio.
Ne è conseguito che i vincitori (come la ricorrente) sono stati assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo SUCCESSIVAMENTE, ciascun Ufficio scolastico regionale ha consentito agli stessi ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L. 104/92.
Il Tribunale di Messina gl. Graziella Bellino ha accolto il ricorso e ritenuto nulla per contrasto con norma imperativa la clausola del bando di concorso di cui all’art. 15 che prevede che “i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascuna USR.
Nell’assegnazione della sede di servizio, l’USR si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33 c. 5, 6 e 7 della l.104/1992” disponendo di assegnare la ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza, presso una delle sedi disponibili del ruolo regionale della Sicilia, provincia di Messina.
Avv. Vincenzo La Cava