Tribunale di Patti – Ordinanza n. 7731-2021 del 02.11.21
Ancora una vittoria per lo studio legale La Cava: docente con figlia inferiori a tre anni si ricongiunge alla propria famiglia.
Il caso ha riguardato una docente in servizio presso l’I.C “Santo Stefano di Camastra”, madre della piccola figlia nata a Palermo nel 019 (inferiore a tre anni) con il quale risiede a Palermo ed il coniuge che presta la propria attività lavorativa in Palermo.
In concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 2021/2022, ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42-bis del D.Lvo 151/2001 chiedendo agli UU.SS.PP. di Palermo e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Palermo secondo l’ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita della minore.
Tale istanza è rimasta priva di riscontro da parte sia dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina che dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo.
La docente rilevava l’illegittimità della condotta dell’amministrazione scolastica, posto che la mancanza di riscontro all’anzidetta istanza, da intendersi quale diniego, si pone in contrasto con il disposto dell’art. 42-bis D.Lgs n. 151/2001, norma imperativa in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.
Il Tribunale di Patti ha accolto ( in tre mesi ) il ricorso e disposto che ” Peraltro, tenuto conto della richiamata natura dell’istituto in esame, non potrebbe comunque sostenersi che i diritti dallo stesso previsti possano essere comunque modificati o revocati da disposizioni pattizie e, segnatamente, dal CCNI in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, peraltro relativo alla disciplina di istituti aventi natura e presupposti differenti rispetto all’assegnazione temporanea, previsto dalla legge al fine di tutelare in modo specifico e speciale con un’attenzione ulteriore la delicatissima fascia di età 0-3 anni, garantendo che il neonato/infante possa godere della vicinanza e del rapporto quotidiano con entrambi i genitori.
Conseguentemente, non essendo stata rappresentata la sussistenza di ragioni ostative all’assegnazione temporanea richiesta dalla ricorrente, va ribadita sia la sussistenza della condizione familiare, che la sussistenza di posti vacanti e disponibili, risultante dalla produzione di parte ricorrente, dalla quale si evince la disponibilità di posti disponibili per supplenze nella Scuola dell’Infanzia nell’Ambito Territoriale di Palermo”.
in definitiva il Tribunale di Patti ha disposto che “Ordina al Ministero dell’Istruzione di provvedere all’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs 151/01 in una scuola dell’infanzia della città di Palermo o nella provincia di Palermo, secondo l’ordine di preferenza indicato nell’originaria domanda”.
Avv. Vincenzo La Cava