Valore abilitante “ope legis” del diploma tecnico pratico “I.T.P. di vecchio ordinamento” senza 24 c.f.u.

RECENTISSIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO E CONSEGUENTE INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA G.P.S., MATURATO PRESSO IL MAGISTRATO DEL LAVORO DI MESSINA – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Protagonisti della vicenda giudiziaria, che ci apprestiamo a narrare, sono due docenti I.T.P. – in possesso del diploma tecnico pratico di “vecchio ordinamento” – che, rivolgendosi al competente Tribunale del lavoro di Messina “con procedura d’urgenza”, hanno domandato il riconoscimento del valore intrinsecamente abilitante del titolo accademico.

Partiamo da un’indispensabile PREMESSA:

Il ricorso de quo – volto a dimostrare l’intrinseca natura abilitante del diploma accademico tecnico pratico “di vecchio regime normativo”, con conseguente rivendicazione del “diritto soggettivo” all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia delle graduatorie d’istituto interessate – è fondato sulle peculiarità del titolo I.T.P. “di vecchio ordinamento”, traducendosi in contenzioso del tutto diverso da ogni iniziativa giudiziale “seriale”, prodotta al cospetto dei consessi amministrativi.

Parliamo di motivazioni che nulla hanno in comune con la mancata predisposizione dei percorsi abilitativi ordinari, più volte lamentata, a danno degli insegnanti tecnico pratici.

PASSANDO AL MERITO DELLA QUESTIONE:

Il Giudicante siciliano si è espresso sul “valore abilitante” di un Diploma di Perito tecnico industriale e di un Diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, conseguiti negli anni 90.

Riportiamo gli estratti del pronunciamento (considerati essenziali) emesso, nell’agosto 2021, dal Magistrato del Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face.

“Con particolare riferimento al diploma tecnico pratico “di vecchio regime”, (gli istanti) deducevano che esso era già di per sé abilitante all’insegnamento, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: Decreto Legislativo 297 del 1994, all’art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare…

Il legislatore aveva inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa) con il diploma tecnico pratico…”.

Ed ancora, scrive il Giudicante: “…Con particolare riferimento all’insegnante tecnico pratico, l’art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che … sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione…a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente.… A giudizio del decidente, ne consegue che i ricorrenti, con … diploma di Perito tecnico industriale Spec. Elettronica e Telecomunicazioni (vecchio ordinamento) e diploma di Maturità Professionale (vecchio ordinamento) per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche – titoli provati dalla documentazione in atti –  hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze ITP, per le classi di concorso laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche ed esercitazioni di pratica professionale…

P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato, ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto…”.