Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha confermato, in data odierna, con parziale modifica dell’ordinanza, l’accoglimento dell’appello cautelare disposto dal TAR Lazio sez. III bis con ordinanza n.5354 del 14 settembre 2018 che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti abilitati all’estero, ancorchè non inseriti nelle GAE o nella seconda fascia di istituto al 31 maggio 2017 a partecipare alle prove concorsuali previste dal DDG n.85/2018, così l’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma- che patrocina i ricorrenti.
Nel caso de quo, Il Ministero aveva proposto appello finalizzato alla revoca / annullamento dell’ordinanza cautelare concessa dal Collegio della sez. III bis del Tar Lazio, ma il Consiglio di Stato con ordinanza n.6136/2018 ha confermato la misura cautelare disponendo una ”parziale riforma dell’ordinanza appellata, accogliendo l’istanza cautelare di primo grado ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado,all’esito del già proposto incidente di costituzionalità; compensa le spese del doppio grado cautelare”.
In sostanza secondo l’Avv. Maurizio Danza, fino all’esito del giudizio di merito innanzi al TAR che non potrà che giungere all’esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, sono salvi gli effetti dell’ordinanza del TAR Lazio che proprio a seguito di tale conferma del Consiglio di Stato, consolida i suoi effetti.