La dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente acclarato che un Organo collegiale amministrativo deve operare come collegio perfetto (se non diversamente e specificatamente previsto) quando opera compiendo valutazioni tecnico-discrezionali, e in sede decisoria; non è invece richiesta la piena collegialità nel corso delle attività istruttorie che precedono i citati momenti. In merito si rimanda all’illuminante sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3039.
La dottrina ha anche evidenziato che uno dei criteri più sicuri per individuare il carattere perfetto d’un collegio operante presso una pubblica amministrazione è dato dalla previsione di componenti supplenti accanto a quelli effettivi, essendo lo scopo della supplenza quello di garantire la continuità e la tempestività di funzionamento del collegio medesimo, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti.
Partendo da tali presupposti, alcune considerazioni in merito alla necessaria collegialità perfetta del Consiglio di Classe quando agisce come Organo deliberante/giudicante, ricordando che il Consiglio di Classe decide su un ampio ventaglio di questioni e non solo nel corso degli scrutini sulla valutazione intermedia e finale degli studenti, come ad esempio la programmazione didattica, la progettazione didattica, l’organizzazione dei corsi di recupero, l’adozione del PEI e del PDP, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, la scelta delle visite di istruzione….
Tanto premesso, in primis si evidenzia che per sua stessa natura il Consiglio di Classe non può avere supplenti predefiniti; ma è pur sempre vero che sia nell’attività didattica che in quella di membro del Consiglio di Classe, ogni docente può essere sostituito da un collega di analoga classe di concorso, o al limite con un titolo di studio ed esami funzionali all’insegnamento della disciplina del docente da sostituire; pertanto tale possibilità è un chiarissimo indicatore della necessaria collegialità del Consiglio di Classe.
Parallelamente si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa relativa al Consiglio di Classe parla genericamente di attività valutativa; si ricorda a titolo di esempio, come già detto, che l’attività valutativa/giudicatrice/deliberativa non si riduce al momento degli scrutini. In merito si rimanda alla sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Terza Bis, del 25 agosto 2010, n. 31634, che recita:
“Secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in riferimento alla propria materia, mentre l’Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza. Dispongono in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297, che (art. 5 c.7) negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e che (art. 193 c.1) i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale.”
Affrontando la questione dal punto di vista normativo, si evidenzia che l’art. 37 del d.lgs n. 297/1994 (unico articolo di legge che affronta la questione dei quorum costitutivi degli Organi collegiali relativi al Mondo della Scuola) recita:
“Art. 37 – Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
- L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.”
La mancata indicazione del quorum costitutivo del Consiglio di Classe non può essere certamente interpretata come assenza di quorum costitutivo per la validità della costituzione dell’Organo, a meno che non si voglia sostenere che anche una piccola minoranza di docenti (almeno tre se si vuole fare affidamento sul principio “duo non faciunt collegium”), può discutere e deliberare (con il voto di due docenti su tre) su fondamentali questioni quali quelle sopra citate a titolo esemplificativo, evidenziando che spesso si tratta di questioni persino più importanti del giudizio degli scrutini, perché di fatto costituiscono le premesse per il successo formativo degli studenti:
Parimenti affermare che il quorum costitutivo è in re ipsa e de facto la maggioranza dei membri, è un qualcosa di certo non rinvenibile nella norma citata, e che comunque ridurrebbe, anche in questo caso, la collegialità dei Consigli di Classe a sparute maggioranze decisionali (si pensi ad un Consiglio di Classe composto da 9 docenti, validamente costituito con la presenza di 5 docenti, che può quindi deliberare con il voto favorevole di 3 docenti).
L’art. 37 del dlg n. 297/1994 prevede il quorum costitutivo della maggioranza dei membri per gli Organi collegiali più numerosi, per i quali sarebbe oggettivamente difficile avere sempre la collegialità perfetta; il fatto che non sia indicato il quorum costitutivo della maggioranza per i lavori del Consiglio di Classe, per quanto sopra detto, può essere interpretato correttamente solo nel senso che il Consiglio di Classe è un organo collegiale perfetto.
A monte viene in aiuto il comma 2 dell’art. 97 della Costituzione, che recita:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”
Ne risulta che ogni interpretazione di norme di rango inferiore deve essere coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, ricordando che il principio di buon andamento comprende quello di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa. E’ pertanto autoevidente che la gestione didattica di una classe non può essere “lasciata” alle valutazioni e decisioni di un piccolo gruppo di docenti.
Di aiuto è di certo una breve panoramica normativa sulla composizione del Consiglio di Classe.
L’art. 5 del d.lgs. n. 297/1994 recita:
“1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell’articolo 10, comma 11.”
Invece per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (ossia per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992), come anche riportato sul sito del MIUR, è competente il “Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articoli 2 e 3 del DM 182/2020). Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare All’interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.”
Parallelamente per l’adozione dei provvedimenti disciplinari la nota del MIUR n. 3602/2008 recita:
“In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.”
In sintesi si tratta di ulteriori elementi previsti dalla normativa, che dimostrano come si tenda ad allargare il numero degli stakeholders partecipanti alle decisioni della Comunità Scolastica, in netto contrasto con l’ipotesi che il Consiglio di Classe possa deliberare con un numero ristretto di docenti.
A ulteriore riprova di quanto sopra affermato, la sentenza n. 7532/2020 del Consiglio di Stato (Sesta Sezione) che in riferimento al Consiglio di Classe recita:
“Quindi, nell’attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.”
La sentenza parla di attività valutativa in generale, e non specificatamente riferita agli scrutini.
L’alternativa alla natura di collegio perfetto del Consiglio di Classe, è il ritenere in modo manifestamente illogico e normativamente infondato che il destino di una “classe” possa dipendere da un ristretto numero di docenti, dalla programmazione didattico-disciplinare, alla progettazione didattica, agli interventi per i bes,…. tertium non datur est. Chi se la sente di affermare e sostenere un tale modello di governance del Consiglio di Classe?
Giovanni Paciariello, dirigente scolastico, e Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che ha come finalità la tutela dei diritti degli studenti.