L’ultimo accoglimento giudiziario proviene dal Tribunale del Lavoro di Salerno.
Esito spendibile per il reclutamento, a tempo indeterminato, del personale docente (AFAM) nella scuola secondaria.
Come noto, numerosi docenti – in possesso del diploma AFAM – hanno ottenuto il riconoscimento del valore abilitante, relativo al titolo musicale posseduto, congiunto alla maturità, mediante pronunce giudiziarie (ordinanze o sentenze “tuttora valide ed efficaci”) emesse dalla Magistratura del Lavoro ed in virtù dell’equipollenza, dei citati diplomi, ai percorsi accademici di 2º livello.
Costoro hanno partecipato al concorso – bandito con D.D.G. M.I.U.R. n. 85 del 01.02.2018 per il reclutamento, a tempo indeterminato, del personale docente abilitato nella scuola secondaria di primo e secondo grado – a seguito della presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione, per la Regione prescelta, con allegati titoli giudiziari comprovanti il possesso dei requisiti d’accesso.
All’esito dei colloqui concorsuali, gli interessati sono stati depennati dalle graduatorie di merito, in quanto privi, secondo la discutibile interpretazione di talune diramazioni periferiche ministeriali (da ultimo, U.S.R. Campania), dei requisiti previsti dal D.D.G. n.85 del 01 febbraio 2018, ovvero del titolo, seppure “giudizialmente qualificato come abilitante”.
Ebbene, gli assistiti, difesi dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – con domanda giudiziaria urgente (ex art. 700 c.p.c.) proposta al Tribunale del Lavoro salernitano, territorialmente competente – hanno domandato il riconoscimento del diritto all’inserimento in graduatoria, esaurito l’espletamento della procedura concorsuale, sul presupposto del possesso di un “riconosciuto” titolo abilitante A.F.A.M.
La recentissima risposta giudiziaria – emessa dal Magistrato, dott.ssa Ippolita Laudati, a beneficio di due docenti – nell’accogliere il ricorso, ha argomentato nei seguenti termini (si riportano gli estratti del pronunciamento considerati essenziali):
“Nel caso che ci occupa, l’ordinanza …del Tribunale di Vallo della Lucania…ha accertato il valore abilitante del titolo posseduto. Ed invero, dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione della richiamata ordinanza, risulta l’accertamento del possesso, in capo agli odierni ricorrenti, del titolo abilitante per le dedotte classi di concorso (ossia diploma Afam vecchio ordinamento e diploma scuola secondaria di II grado), dunque, del requisito necessario alla partecipazione al concorso. Su tale accertamento, il quale non è stato messo in discussione dal Miur…si è formato un giudicato cautelare che preclude una nuova valutazione in questa sede…quanto al periculum in mora (motivo d’urgenza) l’ufficio ritiene sussistere il requisito del periculum, risultando l’imminenza…delle convocazioni per l’ammissione…riservate soltanto a quanti, appunto, risultano inseriti nelle predette graduatorie di merito con pregiudizio, quindi, imminente, hic et nunc, per i ns docenti…Inoltre, l’esclusione dalle graduatorie di merito preclude ai ricorrenti la possibilità di ottenere eventualmente un’immissione in ruolo e l’attesa di un giudizio ordinario, con l’incertezza dei suoi tempi, procrastinerebbe a tempo indefinito tale preclusione non ristorabile (tralasciando l’aspetto economico) sotto il profilo della realizzazione personale e professionale, oltre che rispetto alla maturazione dei requisiti per successivi trasferimenti e quant’altro…Pertanto, non sussistono i presupposti per l’esclusione degli odierni ricorrenti dalle graduatorie di merito del concorso, ossia l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento, in presenza di una pronuncia giudiziale che l’accertamento di tale titolo contiene. E siffatto accertamento, ad avviso di chi scrive, non è irrilevante ai fini di causa, dal momento che i titoli abilitanti all’insegnamento sono proprio quelli che consentono l’ammissione a un concorso straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso…va accolto…P.Q.M. previa disapplicazione del decreto di esclusione, ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad essere assunti, a pieno titolo, dalle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG. 85/2018 Regione Campania, per le classi di concorso (strumentali/musicali interessate, scuola secondaria di I e II grado); CONDANNA l’Amministrazione Scolastica resistente a reinserire, a pieno titolo, i ricorrenti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG. 85/2018 Regione Campania…”.
Si ricorda tra l’altro che, con riferimento alla descritta problematica è stato disposto – sempre dal Tribunale del Lavoro di Salerno e a beneficio di un docente del comparto AFAM – il commissariamento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ai fini del materiale reinserimento nelle graduatorie del concorso D.D.G. 85/2018.
Studio Legale Esposito Santonicola