TAR Lazio – Ordinanza n. 1005 del 24-07-2009

N. 01005/2009 REG.ORD.COLL.
N. 04046/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 4046 del 2009, proposto da:
Federazione Lavoratori delle Conoscenze – CGIL in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati Isetta BARSANTI MAUCERI e Francesco AMERICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 45;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, l’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona dei loro legali rappresentanti p.t.
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dello schema di decreto ministeriale trasmesso con la circolare n. 38 prot. n. 894 del 2 aprile 2009 relativo alla determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010 e degli atti applicativi adottati dagli Uffici Scolastici Regionale del Piemonte, della Lombardia, della Toscana e della Sicilia, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, previa declaratoria di nullità del detto schema di D.I.;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n. 2574 del 4 giugno 2009 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
AVUTO mente alla articolata relazione depositata dalla difesa dell’Amministrazione dell’istruzione;
e RITENUTO, pur tuttavia, necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione documentati chiarimenti sulla procedura che intende seguire sia nella adozione del Decreto Interministeriale, attualmente allo stato di schema, sia sulla circostanza che l’ha indotta a diramare agli uffici scolastici regionali tale bozza di decreto interministeriale, prima che fosse adottato, piuttosto che lo schema di Piano programmatico del 4 settembre 2008 che già recava i tagli dell’organico, o le sole tabelle regionali degli organici, seppure a titolo anticipatorio, come asserito nella difesa dell’Amministrazione stessa, chiarendo pure i rapporti del detto D.I. con la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;
RITENUTO necessario altresì acquisire gli atti applicativi del detto decreto interministeriale e/o della circolare n. 38/2009 da parte degli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte, della Lombardia, della Toscana e della Sicilia;
RITENUTO che a tale incombente istruttorio dovrà provvedere il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per il personale della scuola al quale va assegnato per l’esecuzione il termine di sessanta giorni con rinvio della trattazione di ogni questione in rito nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis interlocutoriamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione Generale per il personale della scuola in persona del legale rappresentante p.t. di adempiere all’incombente istruttorio in motivazione indicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia ogni questione in rito nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2009
IL SEGRETARIO