Tribunale di Bologna – Sentenza n. 391-2021 del 26.05.21
Con la sentenza in allegato il Giudice del Tribunale di Bologna ha accertato la prevalenza delle previsioni di cui alla L. 104/1992 circa la tutela del docente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità rispetto alle disposizioni ministeriali che prevedevano l’inapplicabilità delle disposizioni di cui alla L. 104/1992 per la scelta della Provincia ed accertato il diritto di parte ricorrente all’immissione in ruolo nella Provincia richiesta.
Infatti, il M.I. con nota prot. 0023825.07-08-2020, in palese violazione delle disposizioni di cui alla L. 104/1992, ha emanato la nota avente ad oggetto “Personale docente – immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21” il cui allegato A prevede che: “A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.”
La L. 104/1992 all’art. 33 comma 5 prevede che: “5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
L’art. 33, comma 5, Legge 104/92 è norma imperativa inderogabile, in quanto diretta ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti e non può essere derogata se non per intervento e per effetto di normativa primaria.
Nel caso in esame, invece, il Ministero, attraverso l’emanazione di una circolare amministrativa ha statuito la non applicabilità in sede di scelta della sede di assunzione della normativa primaria tesa a tutelare le persone con disabilità di cui alla L. 104/1992.
La previsione di cui al comma 5 dell’art. 33 rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell’assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap».
L’art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza.
Pertanto, il Giudice ha statuito che ai fini dell’attribuzione della titolarità della sede all’atto dell’immissione in ruolo, in caso di presenza di posti disponibili, il docente che assiste il disabile in situazione di gravità ha diritto all’assegnazione nel comune di residenza o viciniore.