Scrutini – giudizio di non ammissione – espressione di discrezionalità tecnica – presenza di errori materiali – irrilevanza.
Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.
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Sentenza n. 213/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 2162/2005 proposto dal XXX XXX e XXX XXX in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Xxx xxx, rappresentati e difesi dall’avv. Munaretto Patrizia, presso lo studio della quale in Milano, C.so Monforte n.26 sono elettivamente dom.ti,
contro
– l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE … … di …, in persona del legale rappresentante pro tempore; n.c.;
– il CONSIGLIO DI CLASSE della classe 1 A dell’Istituto … di …, in persona del legale rappresentante pro tempore; n.c.;
– il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Milano, Via Freguglia 1, è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento, previa sospensione,
– del provvedimento del 15/6/2005, prot. n. 2887/FP dell’Istituto … di … recante comunicazione di non ammissione di Xxx Xxx alla classe successiva; della deliberazione del Consiglio di classe di non promozione di Xxx Xxx raggiunta in sede di scrutinio finale svoltosi il 14.6.2005; dei verbali del Consiglio di classe svoltosi in data 14.6.2005 nelle parti de quibus; dei registri personali dei professori di lingua straniera (inglese), Matematica ed informatica, Fisica, Anatomia, Fisiologia ed Igiene, Storia, nelle parti de quibus, del libretto scolastico, nelle parti de quibus, dei tabulati affissi all’Albo dell’Istituto, nelle parti de quibus; di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso e, in particolare, delle indicazioni per lo svolgimento dello scrutinio finale adottate dal Collegio dei docenti nella seduta straordinaria del 26.10.2004 e dei criteri generali di valutazione formulati dal Consiglio di classe; dell’atto di programmazione del Consiglio di classe- contratto formativo a.s. 2004/2005, nella parte in cui non prevede prove scritte in anatomia e fisica; e, con i motivi aggiunti depositati il 26.10.2005, della deliberazione del 29.08.2005 del Consiglio di Classe dell’Istituto intimato, di non promozione di Xxx Xxx; nonché di ogni ulteriore provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’I.U.R.;
Visti i documenti depositati dalle parti costituite in vista della camera di consiglio del 26/7/2005;
Visti i motivi aggiunti depositati il 25/72005;
Vista l’ordinanza n. 1955 del 26/72005 con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte dell’Istituto … di …;
Visti i motivi aggiunti notificati il 21.10.2005 e depositati il successivo 26.10.2005 con cui, in relazione alla deliberazione del 29.08.2005 del Consiglio di Classe dell’Istituto intimato, di non promozione di Xxx Xxx, il patrocinio ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e la fissazione di un termine perentorio da assegnare all’Amministrazione per l’attuazione delle “misure cautelari prescritte nell’ordinanza 1955” cit., provvedendo, in mancanza, alla nomina di un Commissario ad acta;
Vista l’ordinanza n. 2714 del 3.11.2005 con cui la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione da ultimo proposta;
Vista la memoria depositata dal patrocinio ricorrente in prossimità dell’udienza di merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 02/12/2008 la dr.ssa Concetta Plantamura e ivi uditi gli avvocati per le parti presenti come da verbale.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Con gli atti come sopra impugnati i ricorrenti si dolgono del giudizio finale, espresso nella deliberazione del Consiglio di classe datata 15.6.2005 dell’Istituto in premessa indicato, con cui si è deciso di non promuovere il minore Xxx Xxx “per le diffuse insufficienze dovute ad una scarsa e dispersiva attenzione e partecipazione al lavoro in classe unite ad un superficiale e discontinuo studio domestico”; con l’ulteriore precisazione per cui “Il profitto generale risulta pertanto insufficiente”.
I ricorrenti affidano il gravame al motivo come di seguito rubricato:
> 1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli art. 79 R.D. 4.05.1925 n.653, come sostituito dall’art. 2 R.D.21.11.1929 n.2049; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90. Violazione dell’art. 13 O.M. 21.05.2001 n.90. Eccesso di potere per violazione dell’atto di programmazione del Consiglio di Classe – Contratto Formativo anno scolastico 2004/2005, carenza assoluta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria, sviamento della causa tipica, carenza di motivazione; ingiustizia ed irragionevolezza manifeste. Lamentano, in sostanza, i ricorrenti che:
1. a) il voto (cinque) riportato nella scheda finale in Fisica non è conseguito all’espletamento di alcuna verifica orale, mentre l’art. 79 citato richiederebbe anche la valutazione orale;
1. b) lo stesso atto di programmazione del Consiglio di Classe, contratto formativo a.s. 2004/2005, obbligava il docente di Fisica all’espletamento di 2 prove orali per quadrimestre, in realtà non effettuate;
1. c) il voto (cinque) riportato nella materia lingua straniera Inglese risulta del tutto illogico, stante il conseguimento di due dieci nelle ultime verifiche orali;
1. d) il voto (cinque) riportato in Anatomia, Fisiologia ed Igiene risulta illogico, alla luce del buon risultato (sette) riportato nell’ultima verifica orale;
1. e) inoltre, sempre in relazione alla stessa materia da ultimo indicata, si censura (nei primi motivi aggiunti) il mancato espletamento di un congruo numero di prove orali poiché, delle sei prove risultanti dal Registro Personale del Professore, solo due sono orali, mentre le restanti quattro sono scritte, in violazione di quanto stabilito nell’atto di programmazione cit., ove si prevede che le prove orali debbano essere in numero di quattro; oltre alla violazione dell’art. 79 R.D. ’25 cit..
1. f) il voto (quattro) riportato nella materia di storia consegue ad innumerevoli e grossolane contraddittorietà, in quanto vi sarebbero discordanze fra ciò che risulta dal Registro Personale del professore, ciò che è riportato sulla documentazione inerente le verifiche scritte e ciò che risulta dal libretto scolastico dello studente. Su quest’ultimo documento, poi, risulterebbero attribuzioni di voti in relazione, non già, a specifiche prestazioni dell’alunno, ma in relazione a meri comportamenti che, invero, avrebbero dovuto essere sanzionati nell’ambito del voto di condotta.
Le valutazioni conseguite in alcune verifiche, inoltre, non sarebbero state riportate nel libretto personale del’allievo (a dispetto di quanto stabilito nell’atto di programmazione del consiglio di classe cit.), sicché i ricorrenti genitori non ne hanno avuto conoscenza.
Dal verbale impugnato, quindi, non risultano indicate le ragioni per le quali il Consiglio ha ritenuto di non ammettere Xxx Xxx alla classe successiva.
Si è costituito il M.I.U.R., depositando ampia documentazione.
In data 25/7/2005 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti per rettificare il motivo riportato a pg 9 del ricorso introduttivo;
Con ordinanza 1955/05 il Tribunale ha accolto, ai fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione;
Con motivi aggiunti depositati il 26.10.2005 i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione espressa dal Consiglio di classe il 29.8.2005 in ottemperanza al riesame disposto da questa Sezione, contestualmente richiedendo la sospensione degli atti impugnati, l’assegnazione di un termine alla P.A. per provvedere e, in mancanza, la nomina del Commissario ad acta; a mente dei ricorrenti, infatti, a seguito del riesame persisterebbero le lamentate contraddittorietà, atteso, tra l’altro,che:
2. a) dal verbale del Consiglio di classe del 29.8.2005 risultano espletate due prove scritte ( il 25.2.2005 ed il 13.4.2005) di cui per la prima non v’è traccia nel registro del Professore e, per l’altra, non v’è traccia nella documentazione inerente le verifiche scritte di storia e neppure nel libretto scolastico dell’alunno;
2.b) il verbale del C. d. classe del 29.8.2005 non riporta la prova scritta del 20.4.2005 risultante dal registro del professore di storia, né quella del 4.3.2005 con voto 6, nè quella del 12.5.2005 con voto 4/5 risultante dalla documentazione inerente le verifiche scritte, né, infine, quella del 4.6.2005 risultante dal libretto scolastico; per tali contraddittorietà, il giudizio finale espresso dal C. d. classe sarebbe inattendibile.
Con ordinanza n. 2714/05 questo T.A.R. ha respinto la domanda incidentale da ultimo formulata dai ricorrenti;
In prossimità della pubblica udienza la ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documenti.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Per comodità espositiva il Collegio ritiene opportuno trattare congiuntamente i motivi di ricorso esposti nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti, trattandosi di censure vertenti sui medesimi aspetti o, comunque, su questioni analoghe.
I motivi sono infondati.
Dall’esame della documentazione prodotta dall’amministrazione e, in particolare, della deliberazione del Consiglio di Classe del 14.6.2005 e di quella, adottata in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo T.A.R., del 29.8.2005, entrambe di non ammissione dello studente Xxx alla classe successiva, si evince la legittimità dell’operato del Consiglio di Classe, così come espresso negli atti oggetto di odierna impugnazione.
In particolare, è opportuno precisare come non sussista la dedotta violazione dell’art. 79 R.D.n. 653/1925, in relazione alla materia di “fisica”, atteso che risultano espletate quattro prove scritte nel secondo quadrimestre, due delle quali sostenute in luogo delle verifiche orali.
Il giudizio espresso dal docente di fisica, sulla base degli esiti delle quattro prove, risulta congruamente motivato, mentre appare tutt’altro che dimostrato l’assunto del patrocinio ricorrente, secondo cui la sostituzione delle prove scritte con quelle orali avrebbe impedito al professore di elaborare un giudizio completo ed attendibile.
La scelta della sostituzione risulta, infatti, logicamente motivata in relazione all’elevato numero dei componenti della classe, mentre, d’altro canto, non può trascurarsi la circostanza per cui l’insegnante abbia, comunque, rimesso alla scelta degli studenti quella di sottoporsi ad ulteriori verifiche orali (facoltà, quest’ultima, di cui non risulta che lo studente Xxx si sia mai avvalso, in subjecta materia, al fine di recuperare le insufficienze riportate negli elaborati scritti).
Quanto all’insegnamento della materia “inglese”, il giudizio espresso dall’insegnante risulta adeguatamente motivato, nel senso della grave insufficienza delle votazioni riportate nella suddetta materia e del carattere episodico delle “brevi verifiche” svolte (il 7 ed 8 giugno 2005) con l’insegnante supplente, riguardanti una parte minima del programma di studio (due unità didattiche scelte dallo stesso studente) e, come tali, inidonee a recuperare la situazione di insufficienza maturata dallo studente durante il corso dell’intero anno scolastico.
Quanto alla materia di “anatomia, fisiologia e igiene”, risulta anche qui ampiamente motivata la inidoneità dell’unico sette, riportato nella verifica orale cui si fa riferimento nel ricorso introduttivo, ai fini del recupero di una situazione di grave insufficienza, pregressa e successiva. Trattasi, in particolare, di votazione riportata in una verifica orale, specificamente volta a compensare un precedente voto gravemente insufficiente riportato in una verifica scritta.
Non sussistono, pertanto, neppure in tale contesto, i lamentati vizi di motivazione.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 79 cit., richiamando quanto già sopra esposto a proposito della materia di “fisica”, va ribadito che non sussiste la lamentata illegittimità, atteso che, anche qui, l’insegnante ha sostituito alcune (quattro) verifiche orali con altrettanti verifiche scritte, lasciando in facoltà degli alunni la scelta di sottoporsi ad ulteriore verifica orale. Tale possibilità di sottoporsi a verifica orale, del resto, è espressamente prevista nell’ambito del “Comportamenti comuni degli insegnanti nei confronti della classe” dell’atto di Programmazione del Consiglio di Classe – contratto formativo – a.s. 2004/2005.
In ogni caso, va sottolineato come, da un lato, la ratio della citata norma sia nel senso di garantire l’esecuzione di un congruo numero di verifiche per la completezza del giudizio finale e, dall’altro, detta ratio non appare frustrata dalla sostituzione della verifica scritta a quella orale, specie laddove, come nel caso in questione, si tratti di classe particolarmente numerosa e sia, comunque, salvaguardata la facoltà per lo studente di sottoporsi, a sua richiesta, ad ulteriori verifiche orali.
D’altro canto, lo stesso atto di Programmazione citato in precedenza, nel descrivere la “Tabella delle verifiche”, prevede testualmente che “Tenuto conto del peso specifico di ciascuna materia si ipotizza la seguente definizione dei carichi di lavoro”, lasciando così intendere come la ripartizione delle verifiche tra scritto ed orale non rivesta quel carattere tassativo che il patrocinio ricorrente intende ad essa attribuire.
Quanto alla materia di storia, le contraddittorietà indicate dai ricorrenti non sono inidonee a scalfire il giudizio finale di insufficienza espresso dal docente, in relazione alle verifiche documentate dal registro del professore, che denotano ampiamente le insufficienze riportate, ivi comprese quelle delle verifiche del 25/5/2005 e del 3/6/2005. Nessun rilievo possono assumere, per screditare l’attendibilità di tale giudizio, le discordanze riportate dal patrocinio ricorrente rispetto a quanto indicato nel libretto scolastico dell’alunno che, come già affermato in sede cautelare, non ha l’attitudine a conferire certezza legale a quanto in esso riportato (a cura dello stesso studente).
E’ utile richiamare, in tale contesto, un precedente arresto della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare. (così TAR BARI, sezione1^, 28.9.2006 n. 3404. Nello stesso senso cfr. anche TAR CATANZARO, sez. 2^, 23.7.2008 n. 1063; TAR SALERNO, sezione 2^, 17.6.2008 n.1968).
Quanto alla materia di “matematica”, non sussistono le violazioni lamentate dai ricorrenti, atteso che il professore ha espletato quattro verifiche scritte mentre lo studente Xxx è rimasto assente all’ultima (quella del 4 maggio), dopo avere riportato insufficienze in tutte le altre precedenti. Per le discordanze sulle date delle verifiche, vale quanto già sopra esposto a proposito della valenza probatoria del Registro del Professore che, in quanto atto pubblico, è destinato a fare “piena prova , fino a querela di falso” (ai sensi di cui all’art. 2699 c.c.) a differenza del “libretto scolastico” dello studente, non idoneo a fornire prova legale di quanto in esso riportato ( cfr., sul punto, Cass. Pen. Sez.V 23 febbraio 2006 n. 9793, per cui “…il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla l. 19 gennaio 1942 n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico.”, nonché T.A.R. Sardegna, 31 gennaio 1995, n. 107, secondo cui “I registri di classe degli alunni, le deliberazioni e i verbali del consiglio di classe fanno fede fino a querela di falso”).
Quanto alle censure con cui si lamenta la mancata ammissione con debito formativo alla classe successiva, il Collegio ritiene opportuno richiamare la previsione contenuta nel deliberato del 26.10.2004 del Collegio dei Docenti, a proposito delle modalità di attribuzione dei crediti scolastici, ove si stabilisce che la promozione alla classe successiva si ha “in presenza di insufficienza non grave in una o più discipline…Fino ad un massimo di due insufficienze non gravi e una insufficienza grave” e, quindi, che “per ogni disciplina il livello di sufficienza corrisponderà al sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi minimi”.
Ebbene, in relazione alle valutazioni espresse negli atti impugnati, nei confronti dello studente Xxx e nelle materie di fisica, inglese, storia, matematica e anatomia, si profila esattamente la situazione di insufficienza sopra descritta.
Per il resto, occorre chiarire come la giurisprudenza amministrativa sia incline a ritenere che la valutazione espressa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutini scolastici, costituisca espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti illogicità. Nell’ambito dei giudizi scolastici, quindi, il sindacato del giudice deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole procedimentali, spettando esclusivamente al detto Consiglio giudicare sulla gravità delle lacune degli alunni e sulla loro idoneità a precludere la prosecuzione degli studi. È utile riportare, a ulteriore supporto di tale conclusione, l’affermazione ricorrente secondo cui: “E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore, in cui si dia atto che la preparazione globale dell’alunno è insufficiente e tale da non consentirgli di seguire proficuamente i programmi dell’anno successivo, anche a causa di numerose e gravi lacune in svariate materie, viste la scarsa partecipazione al dialogo scolastico e la mancanza di impegno, poiché la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben quattro materie, alcune caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo (così, tra le tante, TAR CAMPANIA, Napoli, SezioneVI 12.09.2005 n.12346).
La surriferita motivazione ben si adatta al caso in esame, ove risulta che “l’allievo evidenzia una scarsa partecipazione al dialogo educativo …” e che le insufficienze riportate nelle cinque materie sopra esaminate non consentono “un inserimento proficuo dell’alunno nella classe successiva, ritenendo che la sua preparazione sia così carente da non consentirgli di seguire con profitto i programmi di studi dell’anno scolastico successivo” (così dal verbale del Consiglio di classe della 1^ A sezione Odontotecnico del 29.8.2005).
Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato, con i relativi motivi aggiunti, devono essere respinti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – IV^ Sezione – respinge il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 02/12/2008, con l’intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Referendario
Concetta Plantamura, Referendario Estensore