La legge n. 53/2003 avente a fondamento l’individualizzazione (ossia la dotazione di un minimo di saperi e competenze per tutti gli studenti) e la personalizzazione (ossia l’operare per il massimo sviluppo delle abilità, capacità, e competenze di ciascun singolo studente) ha posto, in ambito nazionale, le premesse pedagogico-giuridiche per lo sviluppo negli anni successivi del concetto di bisogno educativo speciale, e per il diritto all’inclusione e al successo scolastico.
Ad oggi in tema di BES, occorre distinguere tre macroaree:
- l’area della disabilità, regolata da specifica normativa, ed in particolare dalla legge n. 104/1990;
- l’area dei disturbi specifici di apprendimento, regolata in primis dalla legge n. 170/2010;
- l’area dello svantaggio (psicologico, relazionale, culturale, linguistico, sociale,…), anche momentaneo, che può essere dovuto a diversi fattori.
In merito all’area dello svantaggio spesso si registrano negli Istituti scolastici comportamenti difformi da quelli previsti dalla norma, che qui si intendono richiamare.
La normativa di riferimento, oltre che da norme primarie quali il dlg n. 297/1994, la citata legge n. 53/2003, ed in ultimo dalla legge n. 107/2015, è data da: DM 27/12/2012; CM n. 8/2013; nota MIUR n. 2563/2013.
La lettura della predetta normativa evidenzia quanto segue:
- il Consiglio di Classe non ha l’obbligo di adottare un piano didattico personalizzato, ma ha l’obbligo di valutare in sede collegiale senza ritardo segnalazioni e/o informazioni di qualsiasi natura, che evidenziano la sussistenza di bisogni educativi speciali in riferimento ad un alunno/studente, decidendo se adottare o meno un piano didattico personalizzato; la decisione dovrà essere motivata in modo ampio, articolato, e approfondito;
- il Consiglio di Classe è tenuto a valutare la sussistenza di bisogni educativi speciali, e l’eventuale adozione di un piano didattico personalizzato in qualsiasi fase dell’anno scolastico, anche in riferimento alla fase finale dell’anno scolastico, e nel caso delle scuole medie superiori anche in riferimento al periodo estivo e alle verifiche per il superamento dei debiti formativi, nel caso di sospensione del giudizio in sede di primo scrutinio; in altri termini il Consiglio di Classe si deve attivare non appena viene a conoscenza di un possibile caso di bisogni educativi speciali;
- il piano didattico personalizzato è un documento interno, e deve essere valutato e ha valore a prescindere dall’approvazione o meno della famiglia dello studente minorenne, in quanto il Consiglio di Classe deve fare esclusivo riferimento all’interesse superiore del minore, principio sancito dal diritto internazionale e dal diritto comunitario (si pensi ad un bisogno educativo speciale causato da una grave ed anomala situazione famigliare, che certamente sarebbe difficilmente riconosciuta dai genitori, con la sottoscrizione del piano didattico personalizzato);
- alle famiglie, dopo gli opportuni contatti ed eventuale collaborazione, devono essere comunicate esclusivamente le misure dispensative e/o compensative (eventualmente sottoscritte per ricevuta) che si intende adottare, senza necessariamente esporre le ragioni didattico-pedagogiche indicate nel piano didattico personalizzato che le giustificano, qualora ciò sia ritenuto controproducente per il successo inclusivo e didattico dello studente;
- nel caso di opposizione della famiglia all’adozione di misure compensative e/o dispensative, il Dirigente Scolastico deve valutare unitamente al Consiglio di Classe, se informare i servizi sociali del Comune di residenza dello studente, e/o eventualmente l’Autorità giudiziaria preposta alla tutela dei minori.
Naturalmente se le condizioni lo consentono, e comunque avendo riguardo all’interesse superiore del minore, è auspicabile una stretta collaborazione tra scuola e famiglia, così come tra studente maggiorenne e Consiglio di Classe, ma sempre avendo quale finalità principale e prioritaria il successo scolastico ed inclusivo dell’alunno/studente, tenendo sempre presente che la valutazione se adottare o meno un piano didattico individualizzato, e qualora ciò sia deciso, quali debbano essere le misure compensative e/o dispensative, sono decisioni di esclusiva competenza del Consiglio di Classe.
Giovanni Paciariello, dirigente scolastico, presidente dell’Associazione Giovanni Paolo II che si occupa dei diritti degli studenti.