Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – seduta del 14-07-2009

Procedimento disciplinare – ricorso gerarchico – parere dell’amministrazione – diritto di accesso – sussiste.

 

PLENUM 14 LUGLIO 2009

 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ricorrente: Prof. …………………
contro
Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Fatto
Il prof. …………………, docente a tempo determinato di matematica e fisica per gli anni scolastici 2007/2009, è stato sospeso temporaneamente dal servizio con provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte datato 10 giugno 2008. Successivamente (nel mese di giugno 2009) la sospensione è divenuta definitiva. Contro il primo provvedimento disciplinare il ………………… ha presentato ricorso gerarchico che allo stato risulta ancora pendente.

Con istanza ricevuta in data 23 aprile da parte resistente, l’odierno ricorrente ha chiesto l’accesso al parere formulato dall’amministrazione nel febbraio del 2009 e relativo al ricorso gerarchico presentato dal prof. …………………. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 17 giugno u.s. il prof. ………………… ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio nel frattempo formatosi, chiedendone l’accoglimento nonché l’invito – in caso di accoglimento del gravame – all’amministrazione a spedirgli la documentazione richiesta.

 

Diritto

 

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell’odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell’accesso endoprocedimentale di cui all’articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla “Partecipazione al procedimento amministrativo”. Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall’articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell’accesso esercitato dall’odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento contenzioso avviato ad istanza del medesimo.

Il parere espresso da parte resistente ed al quale non è stato consentito l’accesso sembra avere un ruolo di tutto rilievo nella vicenda che ha portato infine alla sospensione cautelare dal servizio contro l’odierno ricorrente. Pertanto si ritiene che il chiesto accesso debba essere consentito. L’istanza volta ad ottenere la spedizione del documento oggetto dall’istanza, viceversa, non può trovare accoglimento, stante il disposto di cui all’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 184/2006 a norma del quale “L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto”.

 

PQM

 

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte