Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro – Sentenza n. 3080 del 6 maggio 2021
Il servizio non di ruolo prestato su posto di sostegno, senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente anche se prestato prima del 1999.
Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con una recentissima sentenza resa all’esito del giudizio proposto da una docente – con il patrocinio dell’avvocato Daniele Graziano del Foro di Napoli – la quale si era vista ingiustamente non valutare – in ricostruzione di carriera – l’anno di supplenza prestato “senza titolo di specializzazione” anni prima su posto di sostegno.
Il Giudice adito, accogliendo integralmente le tesi difensive della ricorrente, ha precisato che “…la giurisprudenza di legittimità […] ha chiarito che l’art. 7 della L. n. 124/1999 non ha carattere innovativo in quanto si limita ad esplicitare un precetto già desumibile dalla normativa pregressa. L’art. 3 del DPR 370/1970, la cui disciplina è stata trasfusa nel Testo Unico della Scuola all’art. 485, comma 6 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede il riconoscimento del servizio prestato dal docente anteriormente all’immissione in ruolo, purché svolto “con il possesso del titolo di studio prescritto”. Per titolo di studio deve intendersi il titolo richiesto per l’insegnamento della materia per cui, non essendo l’attività di sostegno una materia, bensì un modo di insegnare le materie a determinati soggetti in funzione della loro integrazione, la relativa specializzazione non può essere equiparata al titolo di studio. Pertanto, l’art. 7 della L. 124/1999 comma 2, che prevede la riconoscibilità del servizio come insegnante di sostegno anche se prestato in assenza di titolo di specializzazione, purché svolto da un docente in possesso del titolo di studio prescritto, conferma l’evidenziata differenza e non sovrapponibilità tra i due diversi titoli”.
Richiamandosi all’orientamento della Corte di Cassazione già delineatosi recentemente in subiecta materia (cfr. sentenze nn. 16174 e 16429/2019), il Giudice adito ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla valutazione – in sede di ricostruzione di carriera – dell’anno di servizio prestato su posto di sostegno “senza titolo”, benché antecedente all’anno 1999 e, per l’effetto, ha condannato le Amministrazioni resistenti alla rettifica in partis quibus del decreto di ricostruzione adottato in precedenza, con condanna alla liquidazione delle differenze stipendiali/arretrati maturati sino alla attualità.
La p.a. resistente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di giudizio.