Tribunale di L’Aquila – Sentenza n. 308-2018 del 07.11.2018

Il docente di religione con contratto a tempo indeterminato, dichiarato inidoneo dall’Autorità ecclesiastica, ha diritto di essere definitivamente ricollocato in altro ruolo per il quale risulta abilitato (Tribunale di L’Aquila, Sezione Lavoro, n. 308/2018).

 

Il Tribunale di L’Aquila ha depositato un’interessante sentenza, unica nel suo genere, con la quale viene fatta chiarezza sulla portata da attribuire all’art. 4 comma 3 della L. 186/2003 che prevede che “L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneita’, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, puo’ fruire della mobilita’ professionale nelcomparto del personale della scuola, con le modalita’ previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresi’ titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilita’ collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L’interpretazione di tale norma, sinora adottata dall’Amministrazione scolastica, ha visto sinora, nei casi specifici, un mero reiterarsi di provvedimenti annuali di utilizzazione che avrebbero caratterizzato tutta la carriera dei docenti di religione in presenza di revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte dell’Autorità ecclesiatica e questo in pieno contrasto con le norme sul pubblico impiego.

Il Tribunale di L’Aquila, ha chiarito che “…..nè l’utilizzazione né l’assegnazione provvisoria esauriscono l’ambito della ‘mobilità professionale nel comparto della scuola’ prevista dalla L.n. 186/03 sopra riportata, stante la necessità in primo luogo di procedere ad una ricollocazione del docente di religione inidoneo, mediante il transito in altro ruolo o in altra classe di concorso o tipologia di posto, per il quale possieda l’abilitazione. In particolare è evidente che l’istituto della mobilità professionale vada interpretato nella sua massima estensione, tale da comportare una ricollocazione stabile e definitiva della docente di ruolo in possesso di abilitazione all’insegnamento, rispetto al diverso istituto della mobilità territoriale, riferibile alle ipotesi di utilizzazione e assegnazione provvisoria, caratterizzate da ‘ temporaneità e provvisorietà’ e che, adottate di anno in anno, a tempo indefinito, finirebbero per frustrare lo status della ricorrente di docente di ruolo”.

Ha specificato sempre il Tribunale di L’Aquila che la ricollocazione del docente dovrebbe avvenire d’ufficio “senza bisogno di alcuna sollecitazione di parte”.

                                                                                                                                    Avv. Nino Ruscitti