Nella mobilità professionale l’Amministrazione Scolastica è tenuta a rispettare le aliquote previste dal CCNI Mobilità

Con sentenza n. 507 del 15/04/21 del Tribunale di Latina, su ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, il Giudice del Lavoro ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla contrattazione collettiva in materia di mobilità del personale docente.

Sottoposto alla cognizione del Giudicante è stato il caso di una docente di scuola dell’infanzia che, in possesso della prescritta abilitazione, presentava domanda di mobilità professionale interprovinciale, diretta ad ottenere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di mobilità professionale non veniva accolta e la docente, ritenendo il diniego illegittimo, proponeva immediato ricorso al Tribunale del Lavoro, al fine di dimostrare che l’Ambito Territoriale aveva completamente ignorato il disposto dell’art. 8 del CCNI Mobilità.

Nello specifico, il citato art. 8 prevede che qualora nel corso delle operazioni di trasferimento interprovinciale, oppure di passaggio di cattedra in uscita, oppure ancora di passaggio di ruolo all’interno della scuola secondaria di secondo grado, si dovessero liberare dei posti, questi sono destinati alla mobilità in ingresso, secondo le percentuali indicate nello stesso art. 8. Tale norma indica con precisione le percentuali da destinare alla mobilità territoriale e alla mobilità professionale.

Nel corso del giudizio veniva dimostrato che il posto richiesto dalla ricorrente era rimasto libero al termine delle operazioni e, nonostante il chiaro tenore letterale dell’art. 8 CCNI Mobilità, l’Amministrazione Scolastica non aveva provveduto a disporre il passaggio di ruolo della docente. Né al riguardo l’ATP forniva alcuna idonea giustificazione in ordine al diniego della richiesta mobilità professionale.

Ciò posto, il Tribunale di Latina ha ordinato all’Amministrazione resistente l’immediato passaggio di ruolo della ricorrente nella scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica a partire dall’anno scolastico in cui la docente avrebbe avuto diritto ad ottenere il movimento richiesto.

Il riconoscimento della retroattività giuridica, consentirà alla professoressa di far valere il servizio di fatto non prestato nella scuola secondaria di secondo grado sia ai fini della ricostruzione di carriera (che la docente dovrà nuovamente ottenere una volta concluso positivamente l’anno di prova), sia ai fini della mobilità (ad es. per il calcolo del punteggio della continuità), sia, infine, ai fini della graduatoria interna.

Avv. Maria Rosaria Altieri