Sembra opportuno un breve excursus sulla evoluzione giurisprudenziale relativa ai servizi pre-ruolo.
Innanzitutto appare opportuno segnalare la sentenza della Corte Costituzionale 187/2016.
Nella stessa, com’è noto, viene ribadito che “si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”, come anche che ”si deve applicare una misura che presenti garanzie effettive e equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” (c.f.r sent.cit.).
Dunque, ancor prima della sentenza Motter, viene rimarcato che il punto fondamentale è l’abuso del diritto.
E’ dunque anche per questo che, ancora prima della sentenza CEDU summenzionata, la giurisprudenza di merito riconosce integralmente il servizio pre-ruolo.
Così è nel caso di Corte d’Appello dell’Aquila n. 407/2018 del 07 giugno 2018.
Nel richiamare infatti alcune norme del T.U. Scolastico, quali, a titolo esemplificativo, l’articolo 485 Dlgs 297/1994, i
giudici abruzzesi rimarcano come alcuni servizi vadano riconosciuti proprio come anno scolastico intero, aprendo così la strada e optando, di fatto, per l’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Lo stesso dicasi per Tribunale di Cassino n. 707/2018 del 30 Ottobre 2018.
Nell’accogliere le conclusioni avanzate, viene stabilito che “non vi sono ragioni oggettive che giustifichino un trattamento diversificato per il personale precario” (c.f.r. sent. cit.).
Dunque, anche tacendo di aspetti, sottolineati autorevolmente dalla Motter, quali, su tutti, la parificazione anche con
scuole paritarie ai fini, beninteso, del riconoscimento dei servizi, come è dunque evidente sia il Giudice delle Leggi italiano che la Corte Europea si pongono come capisaldi della difesa dei diritti dei lavoratori, ma soprattutto di abusi che vengono compiuti.
Sebbene dunque, come autorevolmente evidenziato (c.f.r. Orecchioni) anche a proposito della Motter, ad oggi permangano ancora forti perplessità e ancora zone d’ombra che non consentono una piena tutela per tutti, appare comunque opportuno rimarcare questi orientamenti, che si pongono come un qualcosa di essenziale per la tutela dei lavoratori scolastici.
Avv. Michele Vissani