Il TAR LAZIO reinserisce nelle GAE i docenti ingiustamente cancellati e annulla il DM n. 506/2018: accolto il ricorso con sent. n. 10867/2018 del 12 novembre 2018.
Di particolare interesse la sentenza n. 10867/2018 pubblicata il 12 novembre 2018, con cui la sezione III Bis del TAR Lazio-Roma ha accolto il ricorso, con cui era stata richiesto il reinserimento di numerosi docenti precedentemente inseriti, ed ingiustamente cancellati dalle GaE per mancato aggiornamento; nel caso di specie, era stato chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, ed il conseguente reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2018, il Collegio stigmatizzando la violazione da parte del MIUR posta in essere con il Decreto Ministeriale n. 506/2018 ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, annullando i provvedimenti impugnati e disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento con la seguente motivazione : “ La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha ritenuto “il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati; – più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria; – il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868); – se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.