Tribunale di Catania – Sentenza del 20.04.21
Il caso ha riguardato una docente assistita dello studio dell’avvocato Vincenzo La Cava che dopo aver inserito nella domanda di mobilità interprovinciale apposito verbale della legge 104/1992 attestante l invalidità della madre aveva chiesto il trasferimento finalizzato alla assistenza nel comune ove risiedeva il disabile.
Più precisamente la ricorrente aveva dedotto e provato di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale indicando tra l’altro l’ambito territoriale della provincia di Catania; che nella domanda ha elencato i titoli e servizi prestati allegando, tra l’altro, la documentazione riguardante la madre disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, di cui è referente unico e provato che nessun altro componente della famiglia è in condizione di occuparsi della madre come da dichiarazioni in atti.
Il Tribunale di Catania Giudice Cupri con sentenza del 20.4.2021 ha statuito la nullità del contratto collettivo in parte qua ” Il rilievo anche costituzionale degli interessi tutelati dall’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, quindi, rende evidente che la norma in questione ha natura imperativa e, pertanto, la sua violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, codice civile” e disposto il diritto della ricorrente alla precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale l’a.s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e per l’effetto, condanna l’Amministrazione scolastica convenuta ad assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.
La docente finalmente ritorna a Catania.
Avv. Vincenzo La Cava