Tra le più importanti novità in tema di contrattazione a tempo determinato, anche per i risvolti che le stesse hanno nel diritto giuslavoristico e scolastico, va senz’altro annoverata la sentenza Corte Giustizia VI Sez. 20 Settembre 2018. IL caso riguarda una docente che aveva svolto, presso diversi istituti, mansioni di docente.
La stessa ha proposto ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia per vedere riconosciuti i propri periodi di insegnamento presso istituti paritari o privati.
La Corte ha accolto il ricorso principalmente sulle motivazioni dovute alla clausola 4 accordo quadro lavoratori a tempo determinato del 18 marzo 1999 direttiva 1999/70/CE, la quale vieta espressamente la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Secondo tale normativa, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Vige dunque, alla base di questo assioma, un principio di non discriminazione.
Si tratta quindi di un importante pronunciamento che, sulla base anche di altre pronunce di merito delle nostre curie, non solo parifica i contratti a tempo determinato dei docenti tutti, ma, soprattutto, è un importante passo avanti verso ulteriori questioni che la recente normativa della Buona Scuola ha proposto, ovvero il riconoscimento del preruolo e del relativo punteggio.
A tal fine, dunque, i docenti, invocando tale pronuncia CEDU, potrebbero ben vedere riconosciuti tutti i loro diritti e accumulare, in taluni casi, il punteggio necessario anche per ottenere la mobilità.
Importante passo, dunque, verso la parificazione e la libertà di circolazione dei lavoratori e altrettanto importante, quanto al settore pubblico e al diritto scolastico, anche un più o meno espresso riferimento alla disposizione di cui all’articolo 97 Cost. che sanziona come illegittimo il famigerato algoritmo.
Avv. Michele Vissani