Tribunale di Bari sezione lavoro accoglie ricorsi di ricostruzione della carriera

Continua la battaglia dei lavoratori docenti ed ATA nella annosa vertenza circa la discriminazione subita da suddetto personale nel periodo in cui ha prestato servizio a tempo determinato, a seguito della nota direttiva comunitaria 1999/70/CE clausola 4 “divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato”.

Nonostante l’eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari circa l’esistenza di una recente Sentenza della Corte di Giustizia la n. C-466/2017(SENTENZA Motter) del 20 settembre 2018, il Giudice del lavoro di Bari ha rigettato le avverse eccezioni, ritenendole inconferenti, accogliendo i ricorsi dei ricorrenti docenti ed ATA (ben 4) nelle cause Patrocinante dall’avvocato Roberto Gammarota dell’ufficio legale della Unams scuola FGU.

Infatti, il Giudice del lavoro di Bari in accoglimento delle nostre tesi riteneva insussistenti ai casi di specie l’applicazione de c. D. Criteri oggettivi richiamati dalla suddetta Sentenza della CCE, ribadendo per l’ennesima volta l’assoluta identicita’e sovrapponibilita’ per prestazioni lavorative svolte in costanza di rapporto a t. D. nelle Sentenze 3095/2018 – 3096/2018- 3097/2018- 3098/2018.

Ed in vero la CCE lungi dal dare legittimità alla ricostruzione di carriera prevista dall’art. 485 del dlgs 297/94 che peraltro assolutamente non richiamato nelle motivazioni della sentenza del g. L, si limitava a rimettere al Giudice nazionale(nel caso il g. L. del Tribunale della provincia autonoma di Trento) l’individuazione delle ragioni oggettive giustificative del diverso trattamento economico e giuridico tra lavoratori a t. D e a t. I., qualora esistenti.

Il giudice del lavoro di Bari non scorgendo nella diversità di trattamento tra lavoratori t. D e a t. I del comparto scuola tra docenti ed ATA, nelle prestazioni effettivamente svolte, alcuna ragione oggettiva tale da giustificare questa illegittima disparità di trattamento, riteneva comunque in accoglimento dei ricorsi del nostro ufficio legale di dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello stesso trattamento ai fini giuridici ed economici previste dalle norme legislative contrattuali per ii Personale a tempo indeterminato con ogni conseguenza di legge. Diversamente opinando, infatti, le norme interne sarebbero censurabile in ordine ai precetti costituzionali che sanciscono il principio di uguaglianza.

Peraltro, nella stessa sentenza della CEE DEL 20 SETTEMBRE nulla viene detto in ordine agli scatti di Anzianità che quindi non possono non essere riconosciuti anche al personale a tempo determinato. Quale giusta progressione di carriera, altrimenti non riconosciuta dall’attuale ordinamento. Pertanto, la battaglia continuerà con maggiore intensità di prima, come giusto che sia.

Prof. BARTOLO DANZI