Tar Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 706 del 12-10-2009

ESAME DI STATO – MATERIE OGGETTO DELLA TERZA PROVA – SCELTA NON VINCOLATA

 

Nessuna norma impedisce alla Commissione di scegliere tra le materie di cui c’è la presenza di commissari titolari delle discipline, anche perché nessuna norma stabilisce che le materie della terza prova debbano essere le medesime delle tre simulazioni; anzi l’Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2005 n. 32 nell’articolo 12 recita espressamente “Non va , invece,data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova”.

 

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N. 00706/2009 REG.SEN.
N. 00430/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 430 del 2009, proposto da:
xxx, rappresentati e difesi dall’avv. Mattia Matarazzo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio finale di “esito negativo”, attribuito a ciascuno dei ricorrenti nell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno 2008-2009;di tutti gli atti e provvedimenti inerenti lo svolgimento e la valutazione della terza prova scritta sostenuta dai ricorrenti; di tutti gli atti e provvedimenti inerenti lo svolgimento e la valutazione del colloquio sostenuto dai ricorrenti, nonchè per la condanna dell’Amministrazione resistente alla rinnovazione parziale dell’esame a favore dei ricorrenti , e nella specie: della terza prova scritta, del colloquio e del giudizio conclusivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Oggetto del ricorso è l’esito negativo conseguito dai ricorrenti nell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2008/2009, che viene ritenuto viziato per quanto concerne la terza prova scritta ed il colloquio. Vengono dedotte le seguenti censure.
1)Violazione degli artt. 6, 12 e 15 dell’ordinanza ministeriale n. 40 prot. 3744 dell. 8.4.2009 e dell’art. 5, co. 2 DPR 23.7.1998 n. 323. Si sostiene che la Commissione, avendo scelto quale materia oggetto della terza prova scritta la matematica invece della storia, avrebbe fatto una scelta non coerente con il documento di programmazione del 15 maggio, così ignorando le indicazioni fornite dal Consiglio di Classe, che aveva precisato che le discipline prese in considerazione erano state quattro: storia, diritto, economia politica e lingua inglese.
2) Violazione dell’art. 13, co. X, dell’ordinanza ministeriale; nell’assunto che la Commissione non avrebbe provveduto a predeterminare i criteri di valutazione per il colloquio.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti che la Commissione, composta da tre commissari interni e tre commissari esterni, dopo aver preso visione del documento di programmazione del 15 maggio, ha constatato che le simulazioni di terza prova svolte durante l’anno scolastico dagli alunni della classe 5^ A erano state fatte utilizzando sempre la stessa tipologia (B e C insieme) e le stesse materie (Storia, Inglese, Diritto, Economia politica).

Di conseguenza la Commissione, nell’impossibilità di scegliere tipologie diverse dato il vincolo derivantele dalla legge e dall’ordinanza ministeriale, ha definito la “struttura” della terza prova scritta in coerenza con il succitato documento, utilizzando la tipologia B e C ma ha deciso, a maggioranza, di scegliere le discipline di matematica, inglese, diritto ed economia politica. Nessuna norma, peraltro, impediva alla Commissione di scegliere tra le materie di cui c’era la presenza di commissari titolari delle discipline, anche perché nessuna norma stabilisce che le materie della terza prova debbano essere le medesime (storia,inglese, diritto economia politica) delle tre simulazioni, anzi l’Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2005 n. 32 nell’articolo 12 recita espressamente “Non va , invece,data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova”.

Per quanto riguarda il colloquio il Collegio osserva che, ancorchè la scheda allegata al verbale, relativa ai criteri di attribuzione dei punteggi per il colloquio, non risulti firmata dai commissari, purtuttavia è firmato il verbale della seduta in cui quella scelta è stata fatta con la deliberazione “di utilizzare i criteri di attribuzione del punteggio e degli elementi di valutazione del colloquio in allegato” . E’ pertanto evidente che la scheda allegata diventa parte integrante del verbale sicchè la firma apposta in calce al suddetto serve anche a convalidare la effettiva riconduzione della scelta riportata in tale scheda alla volontà della commissione.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO