Maggio, ultimo periodo dell’anno scolastico.
Docenti, allievi e genitori, tutti stanchi.
I docenti si affannano a finire il programma (nonostante non esistano più i programmi scolastici), gli allievi corrono al riparo laddove si sentono carenti ed i genitori stremati spesso si lasciano prendere la mano ed invocano la giustizia.
L’USR della Toscana, anche al fine di scoraggiare il ricorso alla magistratura da parte delle famiglie, ricorda agli operatori scolastici, docenti e Dirigenti, quali sono i loro doveri relativamente agli adempimenti da seguire in sede di scrutinio finale e le eventuali procedure da seguire qualora i genitori esercitino il diritto di accesso rispetto agli atti relativi a detti momenti collegiali.
Nel parere dell’USR si evidenzia la collegialità delle operazioni di scrutinio e la necessità che i verbali siano redatti in modo trasparente al fine di consentire la comprensione, da parte degli eventuali interessati, dell’iter logico giuridico che ha condotto i docenti all’adozione del giudizio di ammissione o non ammissione all’anno successivo.
Altro elemento fondamentale è quello, ricordato sempre nel parere, del fatto che i Dirigenti Scolastici devono consentire l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione. Si ricorda, infatti, che gli atti adottati in sede di scrutinio sono atti amministrativi definitivi impugnabili avanti agli organi della giustizia amministrativa entro 60 giorni dalla loro adozione o dall’avvenuta conoscenza da parte degli interessati.
Il diritto di accesso deve essere esercitato ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e la scuola deve provvedere al rilascio della documentazione richiesta senza indugio al fine di consentire agli interessati la piena conoscenza dell’azione amministrativa svolta. Talvolta, infatti, proprio piena conoscenza delle operazioni di scrutinio è sufficiente a placare la “sete di giustizia” delle famiglie che, magari, avuta la motivazione si rendono conto della congruità del giudizio reso.