Valutazione del servizio prestato nelle scuola paritarie, ai fini della mobilità dei docenti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale
Il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, a seguito del reclamo proposto dal M.I.U.R., al provvedimento cautelare di accoglimento delle richieste di una docente, con provvedimento del 23.02.2018 ha statuito per l’illegittimità e conseguente disapplicazione delle “note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità dei docenti, laddove non viene riconosciuta pari valutazione del servizio prestato nelle scuola paritarie nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.
Pertanto, il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, in virtù del principio di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, condividendo – ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c – la decisione del Tribunale di Caltagirone (R.G. 535/2016), nonché ai sensi dell’art. 3 e 97 della Costituzione e della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.06.1999, ha rigettato il reclamo proposto dall’Avvocatura dello Stato e ha confermato l’ordinanza reclamata.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)