Tar Calabria – Sentenza n. 211 del 25 gennaio 2018

IL TAR CALABRIA riconosce la validità del Diploma Magistrale Sperimentale ad indirizzo Linguistico per l’accesso al Concorso 2016 (Sentenza n. 211 del 24 gennaio 2018) – Avv. Pietro Siviglia, Esperto in Diritto Scolastico

La ricorrente partecipava al concorso per la scuola primaria per posti in organico nella Regione Calabria, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 105, ma, dopo avere superato le prove scritte ed orali, veniva esclusa dalla selezione, in asserita applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. a) e b), del bando, secondo cui non possono partecipare al concorso i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

La ricorrente impugnava, dunque, il decreto di esclusione e la conseguente graduatoria eccependo l’intervenuto annullamento della clausola di esclusione ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1482/2017.

Sulla questione si è espresso il TAR CALABRIA Sede di Catanzaro accogliendo le tesi della ricorrente.

Il TAR Calabro si è anzitutto soffermato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1482/2017:

“Ed invero, la decisione del Consiglio di Stato citata ha accolto il ricorso di altri docenti, espungendo la norma preclusiva della partecipazione, di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) e b), dal testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 105, rilevando testualmente che:

«– non è contestato tra le parti il possesso, in capo agli appellanti, del titolo magistrale sperimentale linguistico, conseguito entro l’a.s. 2001/2002, sul quale a suo tempo intervenne il D.I. 10 marzo 1997 stabilendo, all’art. 2, che «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…»;

– il concorso per cui è causa, il cui bando ha stabilito una clausola di sbarramento per detto titolo, è stato bandito ai sensi dell’art. 1, c. 114 della l. 107/2015 con le modalità di cui all’art. 400 del Dlg 297/1994 (nel testo a sua volta novellato dal c. 113 del medesimo art. 1), secondo il nuovo principio generale sancito dal precedente c. 109, lett. a) (concorso pubblico nazionale su base regionale, per titoli ed esami, ai sensi del citato art. 400);

– a tal concorso s’applica espressamente, tra le altre norme, l’art. 1, c. 110 (cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), in virtù del quale «… a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami… esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento…»;

– l’estrema latitudine dell’espressione «… candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento», se preclude d’ora in poi la partecipazione per qualunque candidato sprovvisto del titolo abilitativo per la classe di concorso cui intende partecipare, non consente interpretazioni abrogative implicite di fonti normative, qual è appunto il citato D.I.;

– per vero quest’ultimo, che si riferisce a tutti i concorsi da espletare ai sensi dell’art. 399 e ss. del Dlgs. 297/1994, riguarda pure quello per cui è causa, in quanto regolato dal successivo art. 400 e pone, quindi e nella misura in cui conserva in via permanente (in realtà, ad esaurimento, una volta entrato in funzione, con il DPR 31 marzo 1996 n. 471, il corso di laurea in scienze dell’educazione) la validità abilitante del titolo magistrale sperimentale, una regola d’ammissione valida pure per detto concorso;

– si tratta, quindi, d’una regola inderogabile, perché non in è aperta contraddizione con il vigente sistema dei concorsi nazionali ed in sé razionale, poiché mira a tutelare l’affidamento di coloro che ottennero il predetto titolo sperimentale confidando nella equipollenza anche abilitante ex art. 197, c. 1 del Dlg 297/1994 tra il proprio ed il titolo c.d. ordinario;

– l’impugnata clausola parte quindi da un’interpretazione spuria della realtà curriculare inerente ai corsi di studi magistrali, tant’è che nessuna preclusione è stabilita nei riguardi dei diplomati con il titolo ordinario, i quali possono accedere al concorso de quo pur senza aver sostenuto a loro volta le materie caratterizzanti, invece opposte agli odierni appellanti, con un effetto al contempo illogico e in sé evidentemente discriminatorio».”.

Il TAR ha quindi affermato perentoriamente l’efficacia diretta della sentenza del massimo organo amministrativo che aveva annullato la clausola di esclusione:

“Tanto premesso, con riferimento agli effetti da attribuire a tale pronuncia nella fattispecie in esame, il collegio osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 417/2015, in riforma alla pronunzia di questo T.A.R. n. 1144/2014, ha affermato che la sentenza (del T.A.R. Lazio n. 11078/2013), che aveva disposto l’annullamento della clausola generale del bando in forza della quale era avvenuta l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per carenza di titolo di ammissione (nella parte in cui non assicurava una ragionevole attualizzazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art.2, comma 2, del D.M. n.460 del 1998), pur risultando emessa relativamente alla posizione delle parti in quel giudizio, si prestasse ad applicazione più ampia e che i principi interpretativi in essa contenuti non fossero stati in alcun modo valutati nella sentenza oggetto dell’appello nel caso analogo.

Gli effetti dell’annullamento della clausola generale vanno, pertanto,  estesi all’odierna ricorrente, salvi restando i successivi provvedimenti dell’amministrazione scolastica.

Il ricorso si palesa, dunque, fondato, mentre le spese del processo meritano di essere compensate, alla luce della particolarità della questione trattata.”.

La sentenza in commento assume particolare rilievo atteso che, peraltro, la ricorrente era stata ammessa a partecipare alle prove scritte ed orali – che non aveva quindi impugnato direttamente la clausola di esclusione – per essere esclusa solo al momento della pubblicazione della graduatoria di merito.  Lo stesso giorno il medesimo organo amministrativo ha pubblicato altre tre sentenze di eguale tenore.

Avv. Pietro Siviglia