Diplomati magistrali – GAE no – concorso si? e via libera ai re-inserimenti.
Con la sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definito la nota questione relativa alla legittimità o meno dell’inserimento in Graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001, successivamente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie appunto ad esaurimento. La nostra giustizia ancora una volta ha confermato la sua natura ballerina e dopo un chiaro e continuo orientamento positivo, ha emesso questa attesissima pronuncia che contiene un secco “no”. La decisione è molto tecnica, vediamone i passi salienti.
È stata anzitutto esaminata la questione della tempestività della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dei successivi ricorsi. In relazione a questo profilo la decisione del Consiglio di Stato è stata meramente processuale ed ha concluso per la tardività sia delle domande di inserimento sia dei ricorsi, perchè a detta dell’Adunanza gli interessati in realtà avrebbero dovuto percepire la concreta possibilità dell’illegittimità del mancato inserimento ben prima del 2013. Le argomentazioni del Collegio si fondano sul noto e processualmente banale presupposto che il termine per proporre ricorso giurisdizionale deve decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi (o, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante). Per il Collegio giudicante nella vicenda in argomento questa “conoscenza” non è vero sia sorta dal momento in cui la questione è giunta in sede giurisdizionale, ossia quando nel 2013/2014, dopo anni di buio, è stata accertata l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001 (avvenuta in esito alla emissione del parere del Cds in occasione di un ricorso straordinario che ha portato anche alla correzione amministrativa della valutazione di questo diploma tramite emissione di apposito decreto del Miur in materia di graduatorie di Istituto).
Per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il primo atto lesivo nel caso di specie non sarebbe il decreto ministeriale n. 235 del 2014, mentre la piena conoscenza “per proporre impugnazione andrebbe, semmai, individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione comunque derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento) nella pubblicazione del d.m. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. poiché il d.m. 16 marzo 2007 è l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi…”.
L’altra questione fondamentale decisa dal Collegio è stata ovviamente anche la qualificazione del diploma magistrale come “titolo abilitante”. Anche per questo profilo il Collegio ha argomentato la insufficienza del titolo ai fini dell’inserimento in Gae sia ad esaurimento sia permanenti, ma ha fatto delle importanti specificazioni, che merita esaminare soprattutto in relazione alle cause incardinate in occasione dell’ultima tornata concorsuale.
Anzitutto il Collegio ritiene che questa qualificazione non può ritenersi il frutto di una “creazione” giurisprudenziale, ma al contrario, deve evincersi dalla Legge e che “manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento…. Ugualmente, l’invocato valore abilitante (inteso, secondo la tesi dei ricorrenti, come requisito di per sé sufficiente a consentire l’inserimento nelle graduatorie permanenti) non può ricavarsi nemmeno dalla previsione contenuta nell’articolo 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”.
Il Collegio ha così spiegato l’impianto normativo: “..In definitiva, quindi, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’art. 402 D.lgs. 297/1994).”
L’exursus effettuato dal Collegio esamina anche il delicato punto del riconoscimento della salvaguardia normativa dei titoli di studio acquisiti ai fini della PARTECIPAZIONE AI CONCORSI nei seguenti termini “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994” (articolo 2 del citato decreto interministeriale). La norma appena trascritta esprime con chiarezza qual è il valore legale del titolo di diploma magistrale conservato in via permanente: pure in un contesto ordinamentale che, con la concreta attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione, ormai prevede come requisito necessario il possesso della laurea, il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli. Il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, dovendo leggersi la l’espressione “conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare […]” in senso necessariamente complementare e coordinato, nel senso, appunto, che si tratti di un’endiadi. Tale previsione è stata sostanzialmente riprodotta, con un rango superiore nella gerarchia delle fonti, dall’art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, stante il quale: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.
Quindi mentre sembra conservata la possibilità di partecipare ai concorsi, sul valore abilitante il Consiglio di Stato nella Adunanza Plenaria nega ogni forza abilitante e la connette soltanto alla fase transitoria della normativa, per chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’iscrizione nelle graduatorie (Tali procedure selettive sono state indette almeno due volte: 1) con l’O.M. n. 153/99 adottata in attuazione dell’art. 2, c. 3 l. 124/99 (in occasione della istituzione delle graduatorie permanenti); 2) nel 2004, con i corsi universitari riservati previsti dall’art. 2, c. 1, lett. c-bis d.l. 97/2004).:
Per il Collegio l’interpretazione da dare all’espressione (contenuta nel citato articolo 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998) “i titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati nell’a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare” è di riconoscere questo valore “solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore.
Ed ecco la amara parola fine detta dal Consiglio di Stato nella sua sede Plenaria: “In definitiva, quindi, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’art. 402 D.lgs. 297/1994). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. 124/1999, (O.M. 153/99) ed ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c-bis d.l. 97/2004 (O.M. 25 e 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale.
Nota positiva per il profilo del re-inserimento del tutto salvato dalla Adunanza Plenaria: “È evidente, infatti, la differenza esistenza tra la posizione di chi, già inserito nella graduatoria (e per effetto di tale inserimento titolare di un affidamento meritevole di tutela), viene cancellato perché omette di presentare domanda di conferma e la posizione di chi non ha mai presentato una domanda di inserimento in graduatoria. Ai primi è la stessa legge a consentire la presentazione di una domanda di reinserimento, con espressa previsione della possibilità di recuperare il punteggio maturato all’atto della cancellazione (articolo 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004). Nessuna disposizione legislativa può invece legittimare la presentazione di una domanda di inserimento tardiva, non potendosi, del resto, in questo caso configurare alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi non ha mai nemmeno chiesto di essere inserito.”.
Rimane la difficoltà degli amministrati nel dover comprendere come anni di un orientamento giurisprudenziale possano essere così facilmente e tardivamente cancellati, questo lo chiederemo come al solito all’Europa.
Roma, 21 dicembre 2017