Tar Lazio – Ordinanza n. 5816 del 15-12-2009

Influenza pandemica da virus A/H1N1V – garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi – obbligo di rispetto da parte dell’amministrazione – sussistenza.

 

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N. 05816/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 09464/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA


Sul ricorso numero di registro generale 9464 del 2009, proposto da:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DELLA CIRCOLARE PROT. N. A00DPIT/2410 DEL 18.09/09 CONTENENTE RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI INFLUENZA PANDEMICA DA VIRUS A/H1N1V.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti, di cui all’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, in quanto la posizione giuridica di parte ricorrente, valutata in sede di “sommaria cognitio”, in comparazione con quella della parte pubblica intimata non appare suscettibile di tutela cautelare, tenuto conto altresì che allo stato non si ravvisa l’attualità di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo a parte ricorrente, fermo restando per l’Amministrazione il rispetto delle prescrizioni delle garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi.

 

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009