Domanda mobilità docenti scuola 2016/17. Sentenza Tribunale Napoli del 3 ottobre 2017: prevale il punteggio più alto, vince il merito.
Con una sentenza, depositata il 3 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli ha censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione nella gestione della procedura di mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017.
Più dettagliatamente, il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo il trasferimento della docente che, al momento della domanda di mobilità nella scuola, era in possesso di un punteggio superiore rispetto a quello di altri insegnanti meno meritevoli.
La docente di scuola primaria, dopo l’assunzione con il piano straordinario di cui alle legge 107/2015 c.d. “buona scuola” ed a seguito della presentazione della domanda di mobilità territoriale, era stata assegnata all’Ambito Territoriale Emilia Romagna 2 e precisamente ad un Istituto Comprensivo della città di Bologna.
Dalla consultazione della graduatorie la ricorrente apprendeva che altri docenti – con minor punteggio – avevano ottenuto delle sedi più vicine ed in particolare in alcuni Ambiti Territoriali della Campania da lei invano richiesti nella domanda di mobilità territoriale.
L’avvocato Giuseppe Sabbatella dell’ufficio legale del Sindacato SNALS di Napoli adiva il Tribunale partenopeo per sollevare l’illegittimità dei trasferimenti disposti dal Ministero in quanto asseritamente non rispettosi del punteggio posseduto dalle ricorrenti, ma determinati da un’errata lettura del dato normativo e, cioè, mediante l’attribuzione degli Ambiti sulla base del criterio prevalente dell’indicazione nella griglia delle preferenze contenuta nell’istanza di mobilità.
Il Giudice del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – dott.ssa Gagliardi conveniva con tale interpretazione, spiegando in sentenza che dalla lettura congiunta della legge 107/2015 e del CCNI sulla mobilità territoriale nel Comparto Scuola “risulta palese l’errore in cui è incorsa l’amministrazione convenuta nella elaborazione delle graduatorie con riguardo ai singoli ambiti, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla attribuzione della sede in ragione del maggior punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, criterio rimasto vanificato” . Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente , previa disapplicazione della disposizione contenuta nel C.C.N.I. dell´8.04.2016, “ad essere assegnata … su posto comune o di sostegno/speciale di Scuola Primaria Classe di concorso EEE presso uno degli ambiti territoriali, con particolare riferimento agli Ambiti Regione Campania e Regione Lazio, indicati come preferiti nell’ordine di preferenze allegato alla domanda stessa, secondo il punteggio attribuitole e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio …”.
Napoli, 19.10.2017