Illegittima la mobilità straordinaria.
Tribunale di Patti – Sentenza n. 1177-2017
Ancora una sconfitta per il MIUR giunge dal Tribunale del Lavoro di Patti, giudice dott. Fabio Licata, che, a conferma dell’ordinanza cautelare già emessa nel novembre scorso, pubblica un’esemplare sentenza che accoglie il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (foro di Patti).
La vicenda riguarda una docente di scuola primaria, immessa in ruolo nell’a.s. 2015/2016 ai sensi della legge n. 107/2015 in provincia di Messina ed assegnata per il periodo di formazione e prova presso l’I.C. di S. Stefano di Camastra, la quale, per effetto della mobilità obbligatoria per l’a.s. 2016/2017, è stata ingiustamente trasferita presso l’Ambito 006 Toscana.
Evidentemente i risultati della mobilità in questione, stante la suddivisione in fasi dei partecipanti, non hanno tenuto conto del corposo punteggio maturato dalla docente in oltre di 15 anni di servizio pre-ruolo nonché della precedenza a cui la medesima aveva diritto in qualità di coniuge di personale militare in servizio, determinandone così il trasferimento ad oltre 1000 Km da casa, addirittura in un ambito dalla stessa non inserito tra i 99 indicati in domanda.
Per ristabilire la legittimità violata della procedura di trasferimento nell’interesse della predetta docente, l’avv. Santina Franco, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha chiesto, previa disapplicazione del CCNL sulla mobilità per l’a.s. 2016/2017 e del correlato decreto ministeriale, che venisse riconosciuto il diritto della propria assistita ad ottenere il trasferimento secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 13 contratto mobilità, in quanto coniuge di personale militare in servizio.
Tenuto conto dell’apparente fondatezza del ricorso e della sussistenza del periculum in mora, consistente nella necessità di evitare la disgregazione del nucleo familiare della ricorrente composto dalla stessa, dal marito e dai figli adolescenti, il Tribunale di Patti, sez. lavoro, nella persona del dott. Fabio Licata, nel novembre 2016 accoglieva la domanda cautelare proposta, dichiarando “l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale 0006 Toscana, tipologia di posto: comune”
Purtroppo però, il MIUR, anche in fase di esecuzione del provvedimento cautelare, ha posto una serie di ostacoli al trasferimento della docente nella provincia di Messina, adducendo quale unica motivazione l’inesistenza di posti per la fase C dei trasferimenti, nonostante il giudice avesse chiarito che “ l’Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati”.
Orbene, la sentenza di merito che conclude il primo grado di un giudizio durato appena dieci mesi e che tra l’altro dimostra che una giustizia rapida ed efficace è possibile anche in Italia, chiarisce definitivamente la questione, imponendo all’amministrazione di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 13 del contratto sulla mobilità, secondo il criterio del merito, del rispetto del punteggio e non delle fasi. Nella predetta sentenza inoltre, si riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere in sede di mobilità il punteggio per il servizio pre ruolo prestato, che non potrà più essere valutato al 50% bensì integralmente, al pari del servizio di ruolo, nonché il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine e il pagamento in favore della stessa delle differenze retributive dovute, con gli interessi legali sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
L’accoglimento delle argomentazioni prospettate dal difensore della ricorrente ha determinato per il MIUR anche la pesante condanna al pagamento delle spese legali che a tal fine dovrà corrispondere l’importo di € 4.600,00 oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.