Azione inibitoria per far valere l’ordinanza cautelare.
Tribunale di Pavia – Ordinanza 2149-2017
L´applicazione dell’O.M. 221/2017 mobilità 2017, nel violare gli artt. 3- 4 e 97 della Costituzione perpetra gli effetti dell´illegittimo trasferimento dei docenti, già accertato e riconosciuto come nullo dai Giudici de Lavoro di vari Tribunali d’Italia.
Viene elusa la pronunzia giudiziaria cautelare emessa dal Magistrato che in molte ordinanza ha “ordinato” al Miur , dopo aver ritenuto illecito il provvedimento di assegnazione ambito a seguito della procedura dello sconosciuto metodo denominato “algoritmo”, il trasferimento del docente laddove vi erano posti residuati dopo la mobilità (sebbene richiesti dal docente) anche tenendo conto dell´assegnazione di posti a docenti con punteggio inferiore.
Le illegittimità dell’O.M. 221/2017 (sebbene stabilite con l´avallo dei sindacati firmatari) per il corrente anno scolastico riporta anche una novità assoluta: determina nella misura del 30% dei posti disponibili residuali la possibilità per i docenti di ottenere l’agognato trasferimento.
I docenti con ordinanza cautelare definitiva partecipano alla mobilità 2017 mantenendo la titolarità nell´ambito assegnato nel 2016.
La conseguenza di tale disposizione è stata che i docenti trasferiti nel 2016 al nord potranno solo sperare come un miraggio il riscontro positivo alla nuova domanda di mobilità.
Non tutti gli Uffici Territoriali e Regionali scolastici sono concordi sul punto. Il dott. Bouclé dell’USR Calabria ha emanato una nota interna con la quale espressamente chiede agli Uffici di verificare esattamente cosa dispone il Giudicante nelle ordinanza cautelari e laddove vi è un dispositivo che “ordina il trasferimento del docente” senza alcuna riserva dispone che debba procedersi ad eseguire il provvedimento e cambiare al sistema SIDI del MIUR l´ambito di titolarità delle docente; in questo modo la mobilità 2017 diviene mobilità provinciale (senza alcun vincolo percentuale se non la disponibilità dei posti).
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia ha accolto l’istanza ex art 669 duodecies c.p.c. al fine di inibire l’elusione dell’ordinanza cautelare di accoglimento totale emessa, ordinando al MIUR il cambio della titolarità della docente sul sistema SIDI del MIUR.