Accoglimenti giudiziari “Mondo Ata, Centro Studi Sannitico Beneventano”

PERSONALE ATA – DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 3^ FASCIA – PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO E CUOCO – IN RAGIONE DELLA NOTA EMESSA DALL’A.T.P. BENEVENTANO.

DIPLOMA/QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE DI OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (SETTORE CUCINA), MATURATO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA “CENTRO STUDI SANNITICO, NELL’A.S. 2012/13.

IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MONZA, CON RECENTISSIMA SENTENZA,  HA DISPOSTO IL REINSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO TERZA FASCIA ATA – PROFILI DI CUOCO E COLLABORATORE SCOLASTICO – RICONOSCENDOLE, A TUTTI GLI EFFETTI, IL SERVIZIO PRESTATO IN FORZA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NEL FRATTEMPO STIPULATO.

 

Nell’ambito del pubblico impiego scolastico – per quanto concerne la cancellazione dalle graduatorie d’istituto del personale A.T.A. – si segnala l’interessante caso riferito alla posizione di una lavoratrice, con “Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione (Settore Cucina)” conseguito, nell’A.S. 2012/2013, presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, sito in Durazzano (BN).

L’interessata aveva presentato, sulla base del suindicato titolo professionale, domanda d’inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA (triennio 2018/21) – per i profili di collaboratore scolastico e cuoco – ed era stata individuata quale destinataria del primo contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 30.06.2020 (profilo di collaboratore scolastico).

Sennonché la Scuola, alle cui dipendenze l’istante si trovava, aveva disposto il suo depennamento dalle graduatorie di 3^ fascia, in ragione di quanto riportato nella nota prot. 6029 del 04.12.2019, emessa dall’ATP di Benevento, con la quale era stato comunicato che “…sebbene l’Istituto (Centro Studi Sannitico) sia stato riconosciuto paritario retroattivamente, dall’A.S. 2012/2013…l’Ente gestore non risulta autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale nell’A.S. 2012/2013”.

Conseguentemente, la dipendente veniva licenziata, per ritenuto difetto del titolo d’accesso ai profili professionali di collaboratore scolastico e cuoco.

Eppure, il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica, per l’A.S. 2012/2013, senza ottenerla, a causa del diniego espresso dell’USR Campania. Avverso il rifiuto di concessione della parità, l’Istituto aveva presentato ricorso (prima al TAR Campania, successivamente al Consiglio di Stato) ottenendo, in accoglimento dell’appello, l’annullamento del provvedimento di diniego della parità.

Non è un caso che l’U.S.R. Campania – con decreto n. 360 del 11/01/2016 – in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, aveva annullato il provvedimento di diniego e riconosciuto la parità scolastica, all’Istituto Centro Studi Sannitico, con effetto retroattivo (ossia con decorrenza dall’A.S. 2012/13).

Anche sul sito istituzionale dell’U.S.R. Campania, vi era l’elenco delle scuole paritarie, dal quale risultava che il Centro Studi Sannitico era stato riconosciuto paritario “dall’A.S. 2012/2013”.

Orbene, la lavoratrice, avendo sostenuto e superato le prove d’esame, presso detto Istituto paritario e nell’A.S. 2012/2013, quale candidata esterna – come emerge dai registri d’esame – ritenendo d’aver titolo a permanere nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia, ha impugnato – per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – i comminati provvedimenti di depennamento/licenziamento, innanzi al Tribunale del Lavoro di Monza, territorialmente competente.

La risposta giudiziaria, in termini di accoglimento, è giunta con recentissima sentenza del febbraio 2021, resa dal Magistrato lombardo, dott.ssa Serena Sommariva.

Si riportano, di seguito, ampi estratti del pronunciamento, ritenuti essenziali:

“L’istituto Centro Studi Sannitico, presso il quale la ricorrente ha sostenuto gli esami, nell’A.S. 2012/2013, per il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, titolo in virtù del quale la stessa è poi stata inserita nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2018-2021, ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211/2015, che ha annullato il provvedimento di diniego della parità riferito alla richiesta avanzata dal Centro Studi Sannitico, per l’anno scolastico 2012-2013.

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, l’USR per la Campania, con decreto in data 11.01.2016, vi ha ottemperato, riconoscendo il predetto Istituto quale scuola paritaria secondaria di II grado ai sensi della legge n. 62/2000, con decorrenza dall’A.S. 2012/2013 e, quindi, con effetto retroattivo.

Il Ministero dell’Istruzione sostiene che, benché riconosciuto ex post con efficacia retroattiva, il Centro Studi Sannitico, nell’A.S. 2012/2013, non aveva ricevuto l’autorizzazione all’effettuazione degli esami volti al conseguimento del diploma e, non avendo all’epoca ottenuto la parità, non aveva materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 90/2001, la quale prevede, all’art. 26, che le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi. Tale tesi non coglie nel segno, contrastando con il principio di retroattività degli effetti giuridici dell’atto amministrativo che, conformandosi alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di diniego, ha riconosciuto la parità al Centro Studio Sannitico con effetto retroattivo, dall’A.S. 2012-2013.

È evidente che, nei fatti, nell’A.S. 2012/2013, la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva, ma con riferimento all’anno scolastico d’interesse, fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico 2012/2013, con tutti gli effetti che ne conseguono…P.Q.M…Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede nel contraddittorio delle parti:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, per i profili di cuoco e collaboratore scolastico e a vedersi riconosciuto a tutti gli effetti il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato prot…del…presso l’Istituto comprensivo…;

-condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito dalla data di risoluzione del contratto (…) alla sua naturale scadenza (30.6.2020), oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo”.

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola