Mobilità territoriale: gli assunti in fase C hanno diritto all’assegnazione della sede assegnata in fase D.
Con la pronuncia in commento il Tribunale del Lavoro di Modena conferma il proprio orientamento: la mobilità territoriale per fasi di assunzione prevista nel combinato disposto dell’art. 1/108 L. n. 107/15 e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 non si svolge secondo “un criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva e unica di tutti i candidati” ma bensì per distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa. Secondo il Tribunale, quindi, i ricorsi presentati sul solo presupposto di un maggior punteggio vantato nella medesima fase di assunzione se non accompagnato da evidenze di pretermissione a parità di preferenza espressa sono da respingere.
Diversamente, e qui risiede il motivo di accoglimento, se nella successiva fase D sia stata assegnata una sede oggetto di preferenza dell’assunto in fase C. infatti nella fase D sono assegnati quei posti non assegnati in quelle precedenti e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall’una o dall’altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega assunta in fase D.