RESTITUITA DIGNITA’ AL LAVORO: gli assunti da G.A.E. hanno pari cittadinanza rispetto agli assunti da G.M. nella procedura di mobilità straordinaria ex C.C.N.I. ed O.M. prot. n. 241 dell’8 aprile 2016.
Ord. n. 443 del 3 febbario 2017 – Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Lavoro.
La massiccia assunzione di docenti nel decorso anno scolastico, attraverso l’ orrore burocratico – tanto contorto quanto inefficiente, se non addirittura devastante – della L. n. 107/2015, sia ben chiaro, non ha avuto origine perché fosse a cuore la scuola italiana, bensì per tentare di arginare le soccombenze per abuso dell’apposizione del termine nei contratti con i docenti statali di ogni ordine e grado, orlato da spettacolarizzate azioni di marketing – stabilizzazione del precariato storico.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4, comma 1, della L. 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), con la storica sentenza n. 187/2016, Pres. Grossi; Redattore, Coraggio, alla 14° Considerazione in diritto, magistralmente dichiarò: “Venendo all’esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell’originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: «La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 […]. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi”.
La procedimentalizzazione del Piano straordinario di assunzioni (ex art. 1, comma 95 L. n. 107/2015) si è sviluppata secondo le fasi previste dal comma 98 ed a dato luogo a fenomeni anomali, con profili di illegittimità, anche costituzionale, mai verificatisi da quando è stato istituito il doppio canale di reclutamento: anzitutto la gestione non simultanea delle fasi “B” e “C”, di cui la seconda perfezionatasi a seguito delle frettolose delibere collegiali di approvazione dei progetti collegati ai PTOF, che ha consentito a docenti con minor punteggio di essere assegnati sui c.d. posti di potenziamento su classe di concorso (e non sul sostegno) nella provincia di residenza; viceversa, i docenti partecipanti alla fase “B” del Piano straordinario di assunzione sono stati gestiti in maniera informatizzata attraverso un algoritmo che ha assegnato le sedi su base di una graduatoria nazionale. L’algoritmo, altrimenti definito il bussolotto, la lotteria, la tombola, il foglio di via……. avrebbe fatto scivolare i docenti collocati in graduatoria nazionale e presenti per più classi di concorso, sull’una ovvero sull’altra, senza possibilità di verifica della correttezza della procedura e privando i partecipanti della facoltà di scelta della sede assegnata in base ai diversi posizionamenti in graduatoria.
L’art. 1, comma 100 dispone: “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilita’ sui posti per tutte le province, non si procede all’assunzione. All’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorita’ ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.
L’art. 1 comma 98, lett. b) e c) dispone: “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita’ e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.
I docenti partecipanti alle fasi 0) ed A) non sono stati intaccati dalla nuova disciplina della L. n. 107/2015 che, viceversa, introduce due eccezioni per i docenti partecipanti alle fasi B) e C): la prima è quindi, ex lett. b) e c) del comma 98, la redazione di una graduatoria nazionale; la seconda, ex comma 100, l’istituzione di una procedura differenziata con priorità ai docenti GM del concorso 2012! Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).
Ci troviamo al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!
La disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il d. legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto dell’ intervenuta modifica l’accesso ai ruoli è sempre avvenuta per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie ex permanenti (ex art. 401), ora ad esaurimento (GAE). Dal quadro normativo si desume che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio selettivo del merito.
In modo virale, le illegittimità sono state “ereditate” dalla procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell’8.4.2016: in particolare, le fasi della procedimentalizzazione delle assunzioni si sono irradiate nella procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 dando luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.
Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria. Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!
Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniore.
L’Ordinanza del Tribunale di Ravenna, n. 443 del 3 febbraio 2017, in accoglimento dell’istanza cautelare (da parte di una docente di scuola primaria – posto comune –della provincia di Caserta, ove aveva lavorato sempre da precaria inserita in GAE per molti anni, che si è vista assegnare la sede definitiva in Emilia Romagna), ha disposto il trasferimento nell’Ambito Campania 007, tra l’altro, sulla considerazione che le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, “non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocai da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”.
Avv. Eliana Flores