Mobilità straordinaria docenti 2016 – necessità di rispettare l’ordine della graduatoria.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 14/2017 del 24 gennaio 2017, ha affermato che il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria deve essere applicato anche nel caso di posti soprannumerari.
Dunque, ancora una volta viene accertato in via giudiziale che l’assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali operata dal MIUR con la procedura di mobilità attivata per l’a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l’art. 97 della Costituzione, in quanto nell’assegnazione della sede deve necessariamente prevalere il criterio del maggior punteggio.
Durante la procedura di mobilità avviata per l’a.s. 2016/2017 l’Amministrazione Scolastica doveva quindi considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, doveva necessariamente considerare il relativo punteggio assegnato.
Con specifico riguardo alle difese del MIUR inerenti alla non assegnazione di posti in sovrannumero, al fine di giustificare l’anomalia, si evidenzia che le stesse non sono risultate convincenti per il Giudice.
Infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna ha affermato che: “Non è dato infatti capire perché, ancorché si tratti di posti sovrannumerari, gli stessi non siano stato posti “a concorso” in ordine di fase (e, quindi, assegnando uno di essi alla …., che pure aveva fatto richiesta per quell’ambito e aveva titolo di preferenza nella scelta), per essere assegnati solo in fase C, essenzialmente senza seguire l’ordine della graduatoria”.Per tali motivazioni la domanda della docente, ingiustamente non assegnata alla sede richiesta, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cristina Fabbretti del Foro di Bologna è stata accolta in toto.
La ricorrente verrà quindi trasferita nel primo ambito indicato nelle preferenze espresse in fase di domanda di mobilità.