Mobilità straordinaria.
L’assegnazione degli ambiti operata dal MIUR è casuale e viola l’art. 97 della Costituzione; nell’assegnazione della sede è sempre prevalente il maggior punteggio per ciascuna preferenza e per ciascun ambito territoriale richiesto.
Con Ordinanza del 10.01.2017 il Magistrato del Lavoro di Taranto, Dott.ssa Elvira Palma, ha affermato che “l’Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze”.
Per il Giudice tarantino, quindi, solo in questa prospettiva “va intesa la previsione di cui all’allegato 1 secondo cui per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell’ambito di assegnazione, non era possibile per l’Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l’individuazione del loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza, da intendersi come ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”.
L’individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR, conseguentemente, “avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.
Tanto rende vane, conseguentemente, le pretestuose giustificazioni che il MIUR sta portando a sua difesa nei vari Tribunali italiani.
Per tali motivazioni la domanda cautelare di una docente calabrese, rappresentata e difesa dall’Avv.Giovanni Bufano e dall’Avv. Francesca Gigliotti è stata accolta in toto.
La ricorrente sarà quindi assegnata in uno degli ambiti indicato nelle preferenze espresse, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto.