I docenti della fase D non possono scavalcare i docenti della fase C. Obbligo del MIUR di tener conto delle preferenze espresse dai docenti
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, con ordinanza del 28 novembre 2016, riconoscendo le ragioni del ricorrente rappresentato dall’Avv. Giovanni Bufano, ha sospeso l’efficacia dell’assegnazione del docente assegnato d’Ufficio, senza averlo mai richiesto, all’ambito territoriale Lombardia n 0012.
In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che altro insegnante, “pur partecipando alla fase D della mobilità – che, in base all’art 6 co 2 CCNI mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l’esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi – ha ottenuto l’ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l’ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto, in contrasto con il disposto degli artt 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all’esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva”.
Su tali basi il Giudice ha ordinato al MIUR di riesaminare la domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, “nel rispetto del criterio dell’attribuzione dei posti richiesti dai docenti che partecipano alla fase C con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto, non possono scavalcarli” e ciò “seguendo il punteggio e l’ordine di preferenza espresso, in relazione alle distinte fasi C e D in cui si articola la procedura”.
Taranto 28.11.2016