Tar Sicilia – Ordinanza n. 39-2021 del 15.01.21
Aveva superato la prima delle tre prove delle selezioni del Corso di specializzazione per le attività di sostegno, c.d. TFA, ma il coronavirus era entrato in casa dell’aspirante docente.
L’Azienda Sanitaria Provinciale aveva, quindi, ordinato l’isolamento domiciliare obbligatorio impedendole di partecipare alla seconda prova scritta della selezione bandita dall’Università degli Studi di Palermo.
La concorrente, in vista della prova scritta, aveva comunicato immediatamente l’accaduto all’Università allegando il certificato della locale A.S.P..
Ma l’Università di Palermo, nonostante le comprovate ragioni di forza maggiore che non consentivano alla concorrente di poter uscire di casa e, dunque, partecipare alla prova, la escludeva dalla procedura selettiva.
Allora la docente, col patrocinio dell’avvocato Santo Botta, ha presentato ricorso al TAR Palermo chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.
In particolare, l’avvocato Botta ha censurato il bando nella parte in cui non contemplava possibili cause oggettive e di forza maggiore come quelle legate all’attuale emergenza sanitaria da COVID-19.
Inoltre, l’avvocato Botta ha formulato una istanza cautelare richiedendo al Tribunale amministrativo di voler disporre l’effettuazione di una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova scritta, prova dalla quale la ricorrente era stata illegittimamente esclusa.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore prof. Fabrizio Micari, eccependo l’incompetenza del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Al termine della fase cautelare, il TAR Palermo, sezione I, presidente Ferlisi, relatore Girardi, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Santo Botta, ha ritenuto propria la competenza territoriale e ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla docente illegittimamente esclusa dalla seconda prova scritta.
Per l’effetto, l’Università degli Studi di Palermo dovrà predisporre “una sessione suppletiva d’esame allorquando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria” ritenuta dal Tribunale “necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile di non avere potuto l’odierna ricorrente partecipare alla sessione d’esame già svoltasi” in autunno “per causa di forza maggiore”.