Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ordina in via d’urgenza il reinserimento in G.A.E. di un docente depennato: nessuna abrogazione tacita è ipotizzabile nei confronti dell’art. 1 comma 1 bis L. 143/04 che prevede il relativo diritto.
Con l’ordinanza d’urgenza n.1548 del 20/4/2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone (Giudice dott. Alessandro Gasparini) è intervenuto sulla nota questione relativa al diritto dei docenti depennati dalle graduatorie ad esaurimento, a causa della mancata presentazione della domanda di permanenza, di ottenere, a domanda, il relativo reinserimento in occasione della tornata di aggiornamento successiva.
Una tale facoltà di reinserimento è, invero, espressamente e inequivocabilmente prevista dall’art.1 comma 1 bis della legge 143 del 2004.
Parte della giurisprudenza, come ha ricordato lo stesso Giudice Gasparini, ha, tuttavia, ritenuto che la suddetta disposizione di legge debba ritenersi tacitamente abrogata a seguito della trasformazione, con legge 296/06, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; con conseguente impossibilità di “nuovi inserimenti”.
Da tale orientamento giurisprudenziale prende decisamente le distanze il Tribunale calatino, sottolineando come l’abrogazione tacita, ai sensi dell’art.15 delle preleggi, si verifica soltanto quando “tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione”. Ciò che non può affatto ritenersi in relazione alla fattispecie esaminata, atteso che il sopravvenuto divieto di “nuovi inserimenti” in graduatoria, da parte di soggetti neo-abilitati, è cosa ben diversa dal “reinserimento” dei docenti già graduati che, per mera ventura, avessero dimenticato di presentare la periodica domanda di permanenza.
Ove il legislatore del 2006 avesse voluto escludere anche tale ultima facoltà, già presente nell’ordinamento a mezzo del citato art.1 comma 1 bis L.143/04, avrebbe dovuto, quindi, dettare apposita disposizione abrogatrice.
La pronunzia cautelare in commento si colloca, così, entro un corretto ambito di demarcazione tra poteri dello Stato, in ossequio al quale è da ritenersi impedito che estemporanee e tutt’altro che necessitate operazioni di carattere interpretativo possano condurre alla sostanziale disapplicazione di norme di legge tuttora vigenti.
Nell’ordinanza del Tribunale di Caltagirone è, peraltro, contenuta un’ampia elencazione di precedenti conformi sia dei giudici amministrativi (Consiglio di Stato e TAR Lavoro) che dei giudici del lavoro (di vari Fori italiani).
Specifica trattazione è stata, inoltre, riservata, in seno al provvedimento giurisdizionale in commento, al requisito del c.d. periculum in mora per la concessione della tutela d’urgenza, ritenuto sussistente in relazione alla circostanza che “l’esclusione preclude alla ricorrente la possibilità di ottenere incarichi lavorativi nel prossimo anno scolastico”; con l’ulteriore precisazione che “la concreta utilità sussiste anche se dal provvedimento richiesto deriva non tanto la certezza assoluta del posto di lavoro, quanto unicamente la possibilità di ottenerlo”.
Avv. Fabio Rossi