Tar Lombardia – Sentenza n. 812 del 04-04-2008

La mancata offerta di strumenti formativi e di recupero da parte della scuola, e la mancata comunicazione alla famiglia dell’andamento negativo della allieva sono circostanze di per sè inidonee a modificare l’esito negativo dello scrutinio.

 

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T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 812/2008 DEL 04/04/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2580/03 e relativi motivi aggiunti proposto da Xxx Xxx nella sua qualità di esercente la potestà nei confronti di Xxx Xxx con gli avvocati Domenico Barboni e Anna Nardone, elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano, via Regina Margherita, 1
contro
– il Consiglio di Classe della classe III Sez. A – P.A.C.L.E. dell’I.T.G.S. … di … in persona del Dirigente scolastico pro tempore in qualità di Presidente del Consiglio di classe medesimo
– Ministero della Istruzione dell’Università e della ricerca in persona del Ministro pro tempore con l’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliata nel suo Ufficio di via Freguglia n. 1 a Milano
per l’annullamento
– del provvedimento del Consiglio di classe della classe III sez A indirizzo P.A.C.L.E dell’Istituto “…” di … con il quale, a conclusione dell’anno scolastico 2002/2003 è stata disposta la non promozione dell’allieva alla classe successiva e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Nonchè per l’annullamento:
– della delibera di non promozione assunta nei confronti della alunna Xxx Xxx dal Consiglio di Classe della classe III P.A.C.L.E. dell’Istituto “…” di … al termine del nuovo scrutinio del 3/10/2003 e di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della avvocatura distrettuale dello Stato ;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITI gli avvocati delle parti come da verbale di udienza
Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il referendario dott. Raffaello Gisondi
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Xxx Xxx, alunna della classe III sez A, indirizzo periti aziendali corrispondenti in lingue estere (P.A.C.L.E.) dell’istituto tecnico “…” di …, a seguito dello scrutinio effettuato dal Consiglio di classe in data 11 luglio 2003, non veniva ammessa alla frequentazione della classe successiva con le seguenti motivazioni: “i livelli di partenza non erano adeguati. Non ha superato il debito formativo dell’anno scolastico 2001/2002. L’andamento dell’anno scolastico non ha evidenziato consistenti miglioramenti. Le valutazioni dei 1° quadrimestre sono mediamente incerte. Alle diverse proposte della scuola l’alunno non ha risposto in modo adeguato, partecipando sporadicamente. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico c’è stato un rapido e progressivo disinteresse per l’attività di studio, non prevedibile. I risultati delle prove scritte ed orali, raccolte in un congruo numero, sono stati ripetutamente negativi: in tutte le materia insufficienti non sono stati raggiunti nella maggior parte delle unità didattiche svolte gli obiettivi minimi. Della situazione è stata informata la famiglia. Il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni sopra esposte, in presenza di insufficienze gravi e diffuse che determinano una carenza nella preparazione complessiva dell’alunno, ritiene che non sia possibile per lui colmare tali lacune e frequentare in modo proficuo la classe successiva”.

Con ricorso notificato in data 8 settembre 2003 la Sig.ra Xxx Xxx, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Xxx Xxx, impugnava il giudizio di non promozione innanzi a questo Tribunale amministrativo deducendo si seguenti motivi.
1) Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Violazione delle OO.MM del 23 maggio 2002 n. 56 e 21 maggio 2001 i n. 90
Con tale censura la ricorrente lamenta in primo luogo che le valutazioni formulate dai docenti in sede di scrutinio finale, così come riportate nella nota trasmessa alla famiglia della alunna, sarebbero difformi rispetto a quelle risultanti dai registri degli insegnanti e poi inserite nella pagella scolastica.
In particolare, nella comunicazione dei risultati finali dello scrutinio i voti attribuiti dalla allieva risultavano essere i seguenti:
– condotta: sette;
– religione
– Italiano: cinque;
– Storia: cinque;
– Inglese: cinque;
– Francese: cinque;
– Geografia: cinque;
– Matematica: quattro;
– Tecnica professionale: sette;
– Economia: sei;
– Stenografia: cinque;
– Educazione fisica: sei.
Nella pagella scolastica, invece, la allieva risultava aver conseguito nelle materie di inglese e geografia la votazione di sei anzichè cinque, raggiungendo così la sufficienza.
A giudizio della ricorrente la difformità fra la nota informativa alla famiglia e la pagella si spiegherebbe in considerazione del fatto che il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, avrebbe erroneamente preso in considerazione votazioni diverse rispetto a quelle risultanti dai registri degli insegnanti di inglese e geografia, e, poi, accortosi dello sbaglio, avrebbe cercato di porvi rimedio nella redazione della pagella ove sarebbero state riportati i voti effettivamente conseguiti dalla alunna.
Ciò evidenzierebbe tuttavia che la complessiva valutazione in base alla quale la alunna Xxx non è stata ammessa alla frequentazione della classe successiva sarebbe viziata da un errore sui presupposti concretante eccesso di potere.
Con lo stesso motivo, inoltre, la ricorrente afferma che le valutazioni finali assegnate alla alunna non corrisponderebbero agli effettivi risultati da essa conseguiti durante l’anno scolastico anche sotto altri profili. In particolare, dall’esame dei registri di classe emergerebbe che la Xxx nelle materie di italiano, e francese avrebbe riportato votazioni medie superiori a 5,5, e nonostante, ciò il Consiglio di classe avrebbe deciso di attribuirle il voto finale di 5. Allo stesso modo, nelle materie di geografia, tecnica amministrativa , economia, la alunna avrebbe conseguito votazioni medie superiori rispettivamente a 6,5, 7,5 e 6,5. Ma, anche in questo caso, il Consiglio di classe avrebbe sempre arrotondato i punteggi in difetto abbassandoli al voto inferiore. Nella materia di stenografia alla allieva sarebbe stata attribuita l’insufficienza, nonostante la media delle votazioni da essa riportate sarebbe pari a 6.
Tali elementi, complessivamente considerati, renderebbero, pertanto, del tutto privi di attendibilità i giudici sintetici formulati in sede di scrutinio finale, atteso che “le insufficienze gravi e diffuse”, alla fine, si ridurrebbero a due (matematica e storia), che nella materia di tecnica professionale, in cui la allieva aveva un debito formativo relativo agli anni scolastici precedenti, essa avrebbe conseguito nell’anno 2003/03 risultati brillanti, che il profitto scolastico, contrariamente a quanto asserito dal collegio, avrebbe in realtà subito in miglioramento fra il primo ed il secondo quadrimestre e che l’allieva non si era in realtà rifiutata di partecipare ad iniziative formative, posto che la scuola non ne aveva in realtà organizzata alcuna.
Infine, la ricorrente denuncia la mancanza di ogni motivazione in ordine al voto di condotta negativo (sette) attribuito alla allieva.

Tenuto conto di tali prospettazioni questa Sezione con ordinanza cautelare n. 1688 del 25 settembre 2003 ordinava la rinnovazione dello scrutinio.

L’Istituto procedeva a tale incombente nella riunione del Consiglio di classe del 3/10/2003, nella quale, alla luce di un complessivo riesame del quadro globale della alunna, veniva confermata la sua non ammissione alla classe successiva. In particolare, il giudizio del Consiglio di classe giungeva a tale conclusione evidenziando in primo luogo che la allieva risultava aver riportato nel corso dell’anno voti insufficienti nelle materie di italiano, storia, inglese, francese e stenografia, pur se in inglese, in considerazione dell’impegno costante e puntuale dimostrato dalla alunna con l’insegnate, decideva di alzare il voto a sei. Nella medesima seduta si osservava inoltre che la Xxx non aveva superato i due debiti formativi in tecnica professionale matematica maturati nell’anno scolastico precedente, aveva comunque avuto una flessione di profitto in numerose materie quali storia, francese, matematica e stenografia, e non aveva partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola, risultando, in particolare, sempre assente in quello di matematica.
Con riguardo al voto di sette in condotta il Consiglio affermava che esso era dovuto al suo comportamento spesso scorretto e scarsamente rispettoso delle norme contenute nel contratto formativo che, già evidenziato durante lo scrutinio del primo quadrimestre, non si era modificato in senso positivo nella seconda parte dell’anno scolastico.

Anche tale atto veniva impugnato dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 ottobre 2003 nel quale venivano formulate le seguenti doglianze:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, arbitrarietà, sviamento. Violazione delle OO.MM 23 maggio 2002 n. 56 e 2 maggio 2001 n. 90.
A giudizio della ricorrente il Consiglio di classe sarebbe nuovamente incorso in gravi contraddizioni in quanto nell’ambito dello scrutinio la materia di inglese sarebbe stata considerata fra quelle nelle quali la allieva aveva riportato l’insufficienza, mentre il voto finale attribuitole in tale disciplina sarebbe stato 6, e, quindi, sufficiente. Inoltre, ancora una volta si sarebbe verificata una discrasia fra le votazioni indicate in sede di scrutinio e quelle indicate nella pagella con riguardo alla votazione di religione, riportata come sufficiente nella pagella ed insufficiente in sede di scrutinio, e quella di storia ed educazione civica, riportata come insufficiente nella pagella ed addirittura omessa in sede di scrutinio.
La ricorrente denuncia ancora l’insufficienza della motivazione con cui il Consiglio di classe ha giustificato la attribuzione del sette in condotta, anche in relazione al fatto che la alunna non era stata destinataria di alcun procedimento disciplinare, e ribadiva, per il resto le censure già formulate nel ricorso principale.

Si é costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 13 marzo gennaio 2008 il ricorso é stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

La ricorrente impugna il giudizio di non ammissione alla classe successiva formulato dal Consiglio di classe della IIIA P.A.C.L.E. dell’Istituto “…” di … al termine dell’anno scolastico 2002/2003 ritenendolo viziato da elementi di grave contraddittorietà sia nella sua prima edizione del 11/06/2003 che in quella successiva del 3/10/2003 ripetuta al seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1688 del 2003.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che il rilievo originario che censurava lo scrutinio finale per aver erroneamente ritenuto insufficienti le votazioni riportate dalla alunna in inglese e geografia è da ritenersi superato alla luce della ripetizione delle operazioni valutative intervenuta nella seduta del Consiglio di classe del 3 ottobre 2003.

Ivi l’organo scolastico, pur tenendo conto della sufficienza riportata in tali materie, ha ritenuto comunque gravemente carente il quadro globale della situazione della alunna in quanto caratterizzato da ben 6 insufficienze, di cui una grave (quattro) in matematica, dal mancato recupero dei due debiti formativi dell’anno precedente, e dal complessivo peggioramento del rendimento scolastico in numerose materie (salvo tecnica professionale) verificatosi fra il primo ed il secondo quadrimestre.

Tale giudizio, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene nel ricorso per motivi aggiunti, non è viziato da lacuna contraddittorietà.

Infatti, il motivo per cui il Consiglio di classe, pur in presenza di voti insufficienti riportati dalla allieva nella materia dell’inglese durante il corso dell’anno scolastico, ha ritenuto di doverle comunque assegnare la sufficienza, sono indicati nel verbale della seduta del 3 ottobre 2003, ove viene specificato che la valutazione positiva è dovuta al costante e puntuale impegno da essa manifestato con l’insegnate di lingua.

Ed ancora, il fatto che la votazione negativa conseguita nella materia di storia sia stata riportata nella pagella e non nel verbale delle operazioni di scrutinio non costituisce un elemento viziante, non solo perchè il voto di cinque non avrebbe in alcun modo potuto influire in senso positivo sul giudizio complessivo dato alla Xxx, ma anche perchè dalla lettura del testo integrale del verbale si evince chiaramente che detta materia è stata tenuta in considerazione dal Consiglio di classe, tanto che essa risulta elencata fra quelle in cui la allieva sarebbe risultata insufficiente.

Del tutto ininfluente risulta poi il fatto che il voto di religione sia riportato come sufficiente nella pagella e insufficiente nel verbale di scrutinio, non avendo tale materia alcuna influenza sul giudizio di ammissione alla classe successiva.

Inammissibile risulta poi essere la censura formulata nel ricorso principale con la quale si lamenta che le votazioni oscillanti fra il 5 ed il 6 sarebbero state sempre arrotondate in senso negativo per la alunna. Infatti, anche prescindere dai rilievi contenuti nella relazione in data 6/10/2003 della Direttrice dell’Istituto in ordine alla correttezza del calcolo della media dei voti compiuto nel ricorso (sui quali la difesa della ricorrente nulla ha eccepito), occorre osservare che i giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Pertanto, a questo TAR non è consentito valutare se le insufficienze conseguite dalla allieva nelle materie di italiano, francese e statistica avrebbero dovuto essere arrotondate per eccesso o per difetto, essendo questo un giudizio discrezionale che compete al Consiglio di classe in relazione all’andamento complessivo della allieva durante l’anno scolastico.

Del tutto irrilevanti sono poi le affermazioni circa la mancata offerta di strumenti formativi e di recupero da parte della scuola, e la mancata comunicazione alla famiglia dell’andamento negativo della allieva. Si tratta infatti di circostanze di per sè inidonee a modificare l’esito negativo dello scrutinio (Cons Stato, VI, 20/10/2005 n. 5914).

Infine, con riguardo al voto di sette in condotta attribuito alla alunna, non pare che tale elemento sia stato ritenuto decisivo dal Consiglio di classe ai fini del giudizio di non ammissione che era basato su elementi di per sè soli sufficienti a supportarlo. In ogni caso, non appare affatto generica la motivazione contenuta nel verbale del 3 ottobre 2003 nel quale si specifica che tale voto trova la sua spiegazione nella condotta scorretta a scarsamente rispettosa delle norme contenute nel contratto formativo tenuta dalla Xxx.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 marzo gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano – Presidente
Riccardo Giani – Referendario
Raffaello Gisondi – Referendario est.