Una “Preside precaria” e cioè una docente che, dal 2005/2006, aveva svolto l’incarico di Preside, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, senza percepire la corrispondenze retribuzione di dirigente Scolastico viene risarcita.
Il Tribunale di Torino ha confermato l’attribuzione delle mansioni superiori ex art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 riconoscendo il trattamento economico spettante al Dirigente di ruolo, stante la persistenza della vacanza del posto in organico per 10 anni.
Quindi, secondo il Tribunale di Torino, l’attribuzione di mansioni dirigenziali, con pienezza delle relative funzioni, e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza, sancito dall’art. 36 della Costituzione, la corresponsione dell’intero trattamento economico, compresi gli emolumenti accessori.
La decisione, inoltre, è ancora più interessante perché nei mesi scorsi l’orientamento era stato confermato dalla stessa Corte d’Appello di Torino.