Corte Costituzionale – sentenza n. 260-2015
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1-bis, del decreto legge 21.06.2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilascio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9.08.2013 n. 98, nella parte in cui prevede che l’art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legge 30.04.2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29.06.2010 n.100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.