Legge 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015

 

Legge 13 luglio 2015, n. 107

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I contenuti del provvedimento (dal sito della Camera)

Il provvedimento  – che si compone ora di un unico articolo con 212 commi – intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative (art. 1, co. 1-4).

In particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:

  • l’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest’ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè  le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l’espansione dell’offerta formativa. Obiettivi di quest’ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell’insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l’utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l’apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
    Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 1, co. 5-7, 12-17 e 19);
  • l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.
    Sempre dall’a.s. 2016-2017, l’organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.
    Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l’altro, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.
    ll personale della dotazione organica dell’autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 63-77).
    Inoltre, lo stesso personale  potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85);
  • l’attribuzione al dirigente scolastico, dall’a.s. 2016-2017, del compito di conferire incarichi triennali ai docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l’assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. Gli incarichi riguardano prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili e sono rinnovati, purchè in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa.
    Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l’ufficio scolastico regionale (art. 1, co. 78-82).
    I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);
  • l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
    Il piano è avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento ed è finalizzato, anzitutto, a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni. Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall’a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell’organico dell’autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.
    La prima fase del piano straordinario si conclude con l’assunzione entro il 15 settembre 2015.
    Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l’ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. La decorrenza giuridica delle assunzioni è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (art. 1, co. 95-104).
  • l’indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l’assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all’insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114);
  • la definizione  di nuove regole per l’accesso ai ruoli del personale docente. In particolare: fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l’accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno  partecipare solo i candidati in possesso dell’abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113);
  • l’avvio, per l’a.s. 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Successivamente, i docenti assunti nella seconda e terza fase del piano straordinario potranno partecipare, sempre per l’a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Inoltre, limitatamente all’a.s. 2015/2016, i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale -, nel limite dei posti disponibili e autorizzati (art. 1, co. 108);

In tema di graduatorie, il testo prevede che:

  • le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 sono soppresse al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l’a.s. 2015/2016, propedeutiche all’avvio del piano straordinario;
  • la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario;
  • dall’a.s. 2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1,  co. 95 e 105-107);

Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016 (art. 1, co.131-132).

Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:

  • il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, a tal fine composto solo – oltre che dallo stesso dirigente – dai docenti, incluso il docente con funzione di tutor (art. 1, co. 115-120) (per altre funzioni, invece, al Comitato partecipano anche due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, nonchè un componente esterno – art. 1, co. 129);
  • la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – da adottare ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell’ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 1, co. 121-125);
  • l’istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali invieranno al MIUR una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale (art. 126-130).

Altre disposizioni riguardano i dirigenti scolastici. In particolare, il testo prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici da parte del Nucleo per la valutazione (art. 25 d.lgs. 165/2001) debba essere coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato (art. 1, co. 93-94).

Con riferimento agli studenti, il testo prevede, fra l’altro:

  • la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali, che sono parte del percorso dello studente (art. 1, co. 28);
  • il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno  200 ore nei licei) (art. 1, co. 33-44) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità  (art. 1, co. 60);
  • la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 1, co. 22);
  • lo sviluppo delle competenze digitali (art. 1, co. 56-59).

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell’esame di maturità (art. 1, co. 28 e 30).

 

A livello di agevolazioni fiscali, il testo prevede:

  • un credito d’imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro, nel limite massimo di € 100.000 per ogni periodo di imposta,  per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti (art. 1, co. 145-150);
  • una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione (art. 1, co. 151).

 

Ulteriori disposizioni riguardano l’edilizia scolastica. In particolare, il testo  prevede:

  • la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento (art. 1, co. 153-158);
  • il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate, l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica (art. 1, co. 159-176);
  • lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici (art. 1, co. 177-179).

 

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il testo prevede una delega al Governo.

Gli ambiti della delega riguardano – oltre che la redazione di un nuovo testo unico –  l’insegnamento nella scuola secondaria – per il quale si prevede  l’accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione –  l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali,  i percorsi dell’istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all’estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, la promozione della cultura umanistica.

I decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 1, co. 180-185).