Personale Ata: riconoscimento retroattivo della parità scolastica e validità della qualifica. Il caso del Centro Studi Sannitico

Consiglio di Stato – Ordinanza 6768-2020 del 23.11.2020

CENTRO STUDI SANNITICO di Durazzano il Consiglio di Stato annulla il decreto di depennamento adottato da due istituti statali e ordina il reinserimento di due collaboratori scolastici.

 

Il Consiglio di Stato con duplice ordinanza accoglie l’appello cautelare proposto dagli Avvocati Gianluca Corriere, Elvira Genovese e Giuseppe Tescione ed in riforma dei rispettive ordinanze di rigetto emesse dal Tar Veneto ordina il reinserimento, con effetto immediato, in terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA di due collaboratori scolastici depennati per ritenuta invalidità delle qualifiche conseguite presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano.

Gli istanti avevano conseguito nella sessione di esami dell’a.s. 2012/2013, nella qualità di candidati esterni, il diploma di Qualifica Professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione del settore Cucina” presso l’Istituto Paritario “Centro Studi Sannitico” come risultava dal certificato rilasciato dal medesimo istituto nonché dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione e dal Verbale dello scrutinio degli esami. L’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario con efficacia retroattiva a far tempo dall’a.s. 2012/13 con decreto (prot. n AOODRCA 360) dell’11 gennaio 2016 adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in esito ad un giudizio innanzi al Consiglio di Stato conclusosi con sentenza n. 5211/2015 del 16.11.15 di annullamento ex tunc dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica.

Gli appellanti presentavano la domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto del personale ATA ai sensi del DM 640 del 30.08.2017 (n prot 3543/C7 del 02.11.17) e, sulla base della ritenuta validità dei titoli di qualifica allegati, venivano dapprima inseriti nella graduatoria di istituto di III^ fascia per il triennio 2017/2020 degli aspiranti a supplenza del personale ATA – profili di CS e CO e poi individuati quali effettivi destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per l’espletamento di mansioni di collaboratore scolastico presso istituti scolastici statali per l’a.s. 2019/20. All’esito dei controlli sui titoli, tuttavia, entrambi gli assistiti venivano depennati dalle graduatorie in applicazione della Comunicazione dell’USR Veneto del 07.02.20 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 – Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie.” nella parte in cui è riportato che “l’IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l’a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell’UAT di Benevento.

Con l’ordinanza pronunciata dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, considerato che l’istituto scolastico presso il quale i ricorrenti assistiti dallo studio legale Nemesi hanno ottenuto il diploma di qualifica professionale è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo, valutato che ad una delibazione sommaria l’appello sembra assistito da fumus boni iuris, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

 Avv Gianluca Corriere