Come noto, le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della L. n. 62 del 2000, erogano un servizio pubblico, in quanto connotate dalla perfetta equivalenza degli studi, degli esami e dei titoli rilasciabili, rispetto a quelli corrispondenti delle scuole pubbliche statali.
Pur in presenza di tale principio, di generale equivalenza, detto servizio non statale, rilevante ai fini delle assunzioni – in termini di punteggio – dalle graduatorie permanenti/ad esaurimento, non rileva, parimenti, ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità scolastica, dell’accesso alle procedure concorsuali riservate.
Circostanza di non poco conto che genera, tuttora, reiterati contenziosi, volti ad evidenziare la ritenuta violazione dell’art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza).
E’ opportuno, a questo punto, riportare succintamente la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione, laddove, “ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti”, ha ritenuto non riconoscibile il servizio pre-ruolo, prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince dalla modalità di assunzione, che può avvenire al di fuori dei principi concorsuali.
La citata “non omogeneità” è, sostanzialmente, desunta dalla diversa natura giuridica e dal differente sistema di reclutamento. Argomento certamente discutibile, considerato come
- Anche per la scuola statale, la regola del pubblico concorso non sia stata esclusiva, coesistendo al 50% con l’alternativa forma di reclutamento, rappresentata dalle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
- I rapporti lavorativi precari sono sottratti alla regola costituzionale del pubblico concorso.
Ergo, è opinabile l’asserita diversità di status fra le due categorie di docenti non di ruolo statali/paritarie, posto che i rapporti di lavoro “precari”, anche nella pubblica amministrazione, sono costituiti mediante sistemi diversi dal pubblico concorso.
Ebbene, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – ha recentemente ritenuto che il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione – laddove, nell’interpretare l’art. 485 D. Lgs. N. 297/94, il servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie, non è riconoscibile ai fini della “ricostruzione di carriera”, mancando un’omogeneità tra le posizioni professionali statali/paritarie – si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:
- Sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statali;
- Sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche pareggiate, nel periodo fino all’anno scolastico 2005/06;
- Sia al medesimo servizio non di ruolo, prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione a tempo indeterminato”.
In tale ottica, richiedendo il controllo di compatibilità con parametri costituzionali – in considerazione della particolare rilevanza della questione che coinvolge un numero considerevole di docenti – visto l’art. 23 della legge n. 83/1957, la Magistratura romana ha disposto la trasmissione, in Corte Costituzionale, degli atti di una vertenza che ha domandato il riconoscimento di un servizio di docenza non di ruolo (prestato presso la scuola secondaria paritaria) a tutti gli effetti, giuridici ed economici.