Il Tribunale di Frosinone – sez. lavoro – da ragione al ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)
Il Giudice del Lavoro di Frosinone, con Ordinanza del 24.7.2014, relativa alla causa proposta con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha integralmente accolto le richieste di una docente, ritenendo illegittimo il Decreto Ministeriale n. 42/2009 nonché il successivo Decreto Ministeriale n. 44/2011, nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Facoltà prevista, invece, da una norma primaria, la Legge 296/2006. Ne consegue che i citati decreti ministeriali hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la legge non prevedeva, onerando illegittimamente il docente che già figura in graduatoria di un’ulteriore manifestazione di volontà formale volta a confermare una volontà già espressa.
Il Giudice del Lavoro precisato che il ricorso cautelare deve essere accolto, disposto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia della Provincia di Frosinone, per gli anni scolastici 2014/2017.